Sulla tutela penale della reputazione della collettività omosessuale

Antonella Madeo

Ricercatrice di Diritto penale, Università degli Studi di Genova

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco, pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-1)

Abstract

La sentenza del Gup di Torino appare degna di nota per il fatto di riconoscere, attraverso il delitto di diffamazione, tutela penale alla reputazione di un’ampia categoria di soggetti contro dichiarazioni denigratorie, tracciando una sottile linea di demarcazione tra un soggetto collettivo individuabile – il movimento LGBT – e una collettività indistinta – quella omosessuale –, fondata sulla presenza nel primo e sulla mancanza nella seconda di un’organizzazione. La distinzione, peraltro, appare labile nel caso in esame, in quanto il soggetto collettivo ha una dimensione molto estesa. La forzata applicazione del delitto di diffamazione mira a sopperire al vuoto di tutela, riscontrabile nel nostro ordinamento penale, nei confronti della comunità LGBT contro comportamenti discriminatori basati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.

The GUP of Turin Judgement is remarkable because it gives criminal protection, through the crime of libel, to the honour of a large group of people against disparaging statements, drawing a thin line between an identifiable collective subject – LGBT movement – and an indistinct collectivity – homosexual one –, based on the presence in the first and the on the absence in the second of an organization. The distinction appears fleeting in the commented case, because the collective subject has a very large extension. The forced application of criminal libel aims to make up for the protection vacuum in Italian criminal law to LGBT community against discrimination based on sexual orientation or gender identity.

Sommario

Il caso. – 2. Le questioni giuridiche: a) il bene giuridico tutelato dalla diffamazione. – 3. Segue: b) Il titolare del diritto alla reputazione. – 4. Segue: c) la determinatezza del soggetto passivo, anche collettivo. – 5. L’irrilevanza penale delle dichiarazioni denigratorie rivolte ad una collettività indistinta. – 6. – Il vuoto di tutela penale per la comunità LGBT contro comportamenti discriminatori. 7. – Conclusioni