Le nuove frontiere dell’adozione dei minori: dal sempre più ampio riconoscimento delle adozioni all’estero all’accesso all’adozione interna da parte di coppie same-sex e di single

Bruno Barel

Professore Associato di Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di Padova

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Lo studio ricostruisce le linee di tendenza della giurisprudenza italiana in materia di adozione di minori, sia sul versante del riconoscimento delle adozioni costituite all’estero che su quello dell’adozione interna in casi particolari, specialmente con riferimento all’adozione da parte di coppie same-sex e di single. Mette in evidenza come l’attuale disciplina resti inadeguata a soddisfare la domanda sociale di genitorialità e, in particolare, a colmare il vuoto di tutela nei confronti dei figli nati all’estero tramite gestazione per altri. Segnala gli ulteriori sviluppi attesi dai prossimi interventi delle Sezioni unite della Corte di cassazione e della Corte costituzionale.

This research paper outlines the trends of the Italian case-law on the adoption of minors, both with respect to the recognition of foreign adoption orders and to the national adoption under certain circumstances, especially taking into account same-sex couples and single parents adoption. It points out that the current legal framework is still inadequate to meet the social demand for parenthood and, in particular, to fill the gap of protection of children born abroad by surrogacy. It also reports further expected developments from forthcoming judgments of the Joint Chambers of the Supreme Court and the Constitutional Court.

Sommario

1. Una società in evoluzione. – 2. Il riconoscimento in Italia di adozioni internazionali e adozioni straniere. – 3. Segue: il riconoscimento di adozioni di minori all’estero da parte di coppie same sex e persone singole: regolamentazione, competenza giurisdizionale. – 4. Segue: il limite dell’ordine pubblico. – 5. L’adeguamento per via interpretativa della disciplina sostanziale all’evoluzione della società. – 6. Criticità dell’assetto normativo vigente; inadeguatezza a dare risposta ai legami sorti all’estero per surrogazione di maternità.

Protection of Transgender Employees from Discrimination: Is There Convergence Between the Approaches of the US Supreme Court and the Court of Justice of the European Union?

Turkan Ertuna Lagrand

Senior Lecturer, Erasmus University Rotterdam

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

On June 15, 2020, in its landmark decision of R.G. & G.R. Harris Funeral Homes Inc. v. Equal Employment Opportunity Commission, the United States Supreme Court held that an employer who fires an individual merely for being transgender violates existing US law. This judgment is significant not only for being the first case before the Supreme Court relating to the rights of transgender individuals, but also because in this judgment the Court breaks away from a number of settled approaches ingrained in the reasonings of US Courts of various levels. In building up on this case law and considering what its effects might be on the legal protection afforded by the European Union at first sight the two courts seem to be on the same page. Indeed, the Court of Justice of the European Union dealt with the same issue in 1996 in P. v S. and Cornwall County Council, which became the first case law in the world preventing discrimination because a person is transgender. This paper investigates the extent to which the reasonings leading up to these judgments converge and finds, next to clear parallels, a number of elements which diverge. By looking into these varying approaches, the courts, lawyers and activists can better contribute to advancing the rights of transgender persons by looking into these different approaches.

Il 15 giugno 2020, nella sua storica decisione in R.G. & G.R. Harris Funeral Homes Inc. contro Commissione per le pari opportunità, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ritenuto che un datore di lavoro che licenzia un individuo semplicemente per essere transgender viola la legge statunitense esistente. Tale sentenza è significativa non solo per essere stata la prima causa dinanzi alla Corte Suprema relativa ai diritti delle persone transgender, ma anche perché la Corte si discosta da una serie di approcci consolidati radicati nelle argomentazioni dei tribunali statunitensi di vario ordine e grado. Basandosi su questa giurisprudenza e considerandone i relativi effetti sulla tutela giuridica offerta dall’Unione europea, a prima vista, le due giurisdizioni sembrano essere sulla stessa linea. Infatti, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affrontato la stessa questione nel 1996 in P. contro S. e Cornwall County Council, che è diventata la prima giurisprudenza al mondo a prevenire la discriminazione perché una persona è transgender. Questo articolo analizza fino a che punto le argomentazioni che portano a tali conclusioni convergano rispetto ad una serie di elementi di chiara divergenza. Esaminando questi diversi approcci, giudici, avvocati e attivisti possono contribuire meglio a far avanzare i diritti delle persone transgender.

Sommario

1. Introduction – 2. US Supreme Court on LGBTI+ rights – 3. Protection of transgender persons by US courts – 4. R.G. & G.R. Harris Funeral Homes Inc. v. Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) – 5. The Judgment and Its Significance – 6. The EU Approach for the Protection of Transgender Persons – 7. P. v S. and Cornwall County Council – 8. Convergence Between the Reasonings of the ECJ and the Supreme Court – 9. Conclusion

La maternità surrogata nel 2020: evoluzione del quadro normativo e sfide rimanenti

Kellen Trilha Schappo

Assegnista di ricerca, Università Bocconi

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

La maternità surrogata è una pratica vietata in Italia dalla legge del 19 febbraio 2004, n. 40. Dal momento, però, che anche gli aspiranti genitori che vivono in Italia possono accedere a un’offerta internazionale di servizi di maternità surrogata, questo divieto finisce per essere relativo. Negli ultimi vent’anni questa pratica si è diffusa esponenzialmente, grazie ad abili professionisti e agli sviluppi tecnologici che hanno facilitano le tecniche di riproduzione assistita e ridotto le distanze geografiche. Questo fenomeno sociale ha spinto l’evoluzione del quadro giuridico in cui si svolgono gli accordi internazionali di maternità surrogata. In questo ambito il diritto internazionale privato, in prima linea nel recepire gli effetti di atti e norme stranieri, si trova immediatamente coinvolto. Questo articolo si pone come obiettivo quello di osservare in che modo il diritto si è adattato a tale cambiamento.

Surrogacy is a forbidden practice in Italy, but the possible access to an international offer of surrogacy services relativizes this prohibition. Il the past twenty years, this practice spread exponentially, with the help of skilful entrepreneurs and technological developments that facilitated assisted reproduction and narrowed distances between States. This phenomenon also pushed for an evolution of the normative framework in which international surrogacy agreements take place. Within this context, private international law techniques are at the forefront, since they determine the conditions under which foreign acts and norms are welcomed within the legal system. This article aims at observing how legal solutions evolve in order to adapt to this challenging social context.

Sommario

1. Introduzione. – 2. La maternità surrogata in Italia. – 3. I problemi del passato: cittadinanza e status filiationis. – 4. I problemi del futuro: diritti delle surrogate e benessere del bambino. – 5. Conclusione.


Democrazia diretta e diritti delle persone LGBT. Una prospettiva comparata

Michele Di Bari

Ricercatore di Diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Padova

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il presente articolo si pone in continuità rispetto ad un altro articolo pubblicato su questa rivista avente ad oggetto un’analisi sull’utilizzo degli strumenti di democrazia diretta nel delicato ambito dei diritti della minoranza LGBT. Il numero degli ordinamenti presi in considerazione (California, Croazia, Irlanda, Romania, Slovacchia, Slovenia, Taiwan), così come l’arco temporale dell’indagine (2008-2019) possono fornire un’immagine abbastanza chiara di questo fenomeno. In particolare, dopo una esposizione relativa ai dati fino ad ora disponibili relativi alle consultazioni popolari sull’introduzione (o il divieto) del same-sex marriage, si proverà a fornire degli spunti di riflessione circa l’opportunità – per un ordinamento democratico costituzionale – di prevedere il ricorso al referendum nella definizione degli spazi di libertà di una minoranza.

In the path already drawn by another article published in this journal, concerning the analysis on the use of direct democracy in the delicate sphere of LGBT minority rights, this contribution tries to enhance the investigation. The number of analyzed countries (namely, California, Croatia, Ireland, Romania, Slovakia, Slovenia, Taiwan), as well as period of investigation (2008-2019) can provide a clear picture of this phenomenon. In particular, after an examination off all available data related to popular vote on the introduction (or ban) of same-sex marriage, this article will debate over the opportunity – for a constitutional democratic system – to allow the use of the referendum to define the «boundaries» of minorities’ fundamental freedoms.

Sommario

1. Introduzione. – 2. Democrazia diretta: alcune brevissime riflessioni preliminari. – 3. I referendum sui diritti delle coppie dello stesso sesso. – 3.1. Casi in cui i diritti LGBT hanno prevalso. – 3.1.1. Il caso californiano. – 3.1.2. Il caso irlandese. – 3.1.3. Il caso taiwanese. – 3.2. Casi in cui i diritti LGBT sono stati messi sotto pressione. – 3.2.1. Il caso croato. – 3.2.2. Il caso sloveno. – 3.2.3. Il caso slovacco. – 3.2.4. Il caso romeno. – 4. Riflessioni conclusive.

Padri ai tempi della PMA e GPA: uno sguardo sulla giurisprudenza CEDU

Alice Margaria

Research Fellow, Max Planck Institute for Social Anthropology, Department of ‘Law and Anthropology’, Halle (Germania)

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Questo contributo mette in luce la definizione di paternità che emerge dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di procreazione medicalmente assistita e gestazione per altri. Adottando una prospettiva socio-giuridica, l’analisi giurisprudenziale delinea una figura paterna dai tratti sia convenzionali che nuovi. Sebbene il dato biologico mantenga un ruolo decisivo nel determinare a chi spetti lo status paterno, infatti, l’effettivo coinvolgimento del padre nella vita dei figli o almeno l’intenzione di parteciparvi assumono una crescente rilevanza nel ragionamento della Corte Edu. Questa rilevanza, tuttavia, non è assoluta bensì rimane condizionata dalla presenza di un contesto di ‘paternità convenzionale’. La Corte Edu, pertanto, non si discosta totalmente dal paradigma ‘convenzionale’, ma ‘si limita’ ad arricchire quest’ultimo con il ‘nuovo’ tratto di care. Pur trattandosi di una mera aggiunta, tale ricostruzione della paternità che ruota attorno alla concettualizzazione di care quale tratto (anche) paterno, appare un primo, importante passo verso il ripensamento della divisione del lavoro di cura tra uomini e donne e, più in generale, verso un’uguaglianza di genere sostanziale.

This paper traces the definition of fatherhood which emerges from the jurisprudence of the European Court of Human Rights pertaining to assisted reproduction and surrogacy. Adopting a socio-legal perspective, the jurisprudential analysis sketches a father figure which includes both change and continuity. Although biology maintains a decisive role in determining who is to be granted the paternal status, the father’s actual involvement in the children’s lives and/or his caring intentions take on an increasing importance in the reasoning of the Court. This relevance, however, is not absolute but remains contingent on the existence of a wider ‘conventional’ context. The Court, therefore, does not depart totally from the paradigm of ‘conventional fatherhood’, but ‘merely’ enriches the latter with the ‘new’ trait of care. Although a prima facie mere addition, this reconstruction of fatherhood, which revolves around the conceptualisation of care as a paternal trait (too), appears to be a first, important step towards rethinking the division of care responsibilities between men and women and, more generally, towards substantial gender equality.

Sommario

1. Introduzione – 2. ‘Paternità convenzionale’ e realtà – 3. La Corte europea dei diritti umani: limiti e potenzialità – 4. Il dato biologico: continuità – 5. Care: novità (e continuità) – 6. Conclusioni: uguaglianza di genere e nuove sfide

Il riconoscimento dell’identità di genere tra sport e non discriminazione: la vicenda di Caster Semenya

Elena Falletti

Ricercatrice di diritto privato comparato presso LIUC

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Caster Semenya è una atleta sudafricana diventata nota per aver vinto delle medaglie olimpiche nelle gare atletiche di mezzofondo, la sua specialità. Recentemente è stata protagonista di una importante decisione del CAS (Court of Arbitration for Sport), il tribunale arbitrale per lo sport. La questione in discussione riguarda il fatto che il corpo di Caster produce naturalmente, e non attraverso il doping, una quantità di testosterone che, secondo le altre atlete e la IAAF, le fa guadagnare un vantaggio sleale nelle competizioni atletiche. Siffatta produzione ormonale è dovuta alla sindrome che caratterizza Caster dalla sua nascita, ovvero il 46XY. Al fine di equiparare le “forze” sulla pista atletica, la IAAF ha limitato la tolleranza di 5 nanomoli di testosterone per litro di sangue per le atlete con sindrome 46XY. Caster ha sfidato questa disposizione davanti al CAS, mentre la IAAF ne ha sospeso l’applicazione. Il 1 ° maggio 2019, la Corte Arbitrale per lo Sport ha rigettato l’istanza e Caster nel frattempo ha mutato i suoi obiettivi sportivi. L’interesse di questa decisione va oltre la questione sportiva perché impone una conformità di genere anche a scapito della salute e delle qualità individuali che dovrebbero rendere unica ogni persona. Lo scopo di questo contributo è dimostrare perché la decisione del CAF non riguarda solo la salute degli atleti, ma consiste nella violazione di una barriera che deve rimanere insormontabile: il rispetto della dignità (e quindi delle caratteristiche) della persona.

Caster Semenya is a South African athlete famous for winning Olympic medals in the middle distance race, her specialty. She was recently the subject of a decision by the Court of Arbitration for Sport. Caster’s body naturally produces, and not through doping, a quantity of testosterone which according to her competitors and the IAAF makes her to gain an unfair advantage in athletic competitions. This hormonal production is due to the syndrome that characterizes Caster from her birth, namely the 46XY. In order to “equalize” the “forces” on the athletic track, the IAAF has set a limit of 5 nanomoles of testosterone per liter of blood on the runners who had the 46XY syndrome. Caster challenged this provision before the CAS and the IAAF suspended it for a certain period. On May 1st 2019, the Court of Arbitration for Sport rejected her claim, and in the meantime Caster changed her sport goals.The interest of this decision goes beyond the athletics matter because it imposes a gender conformity even to the detriment of the health and of individual qualities that should make each person unique. The purpose of this paper is to demonstrate why the CAF decision does not only concern the health of the athletes, but it consists of the violation of a barrier that must remain insurmountable: the respect for the dignity (and therefore for the characteristics) of the person.

Sommario

1. Introduzione. 2. Il precedente Chand. 3. Le DSD Regulations. 4. Il lodo arbitrale inerente Caster Semenya. 5. L’identità di genere e l’abilità sportiva: il ruolo del testosterone. 6. Conclusioni: quali possibili soluzioni?

Quando l’odio (non) diventa reato. Il punto sul fenomeno dei crimini d’odio di matrice omotransfobica in Italia

Giacomo Viggiani

Ricercatore di Filosofia del Diritto, Università degli Studi di Brescia

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il contributo si propone di fornire un aggiornamento sul fenomeno dei crimini d’odio di matrice omotransfobica in Italia. In particolare, ci si concentrerà sulla percezione e sul contrasto di questi reati, rendendo per la prima volta noti in lingua italiana i dati raccolti all’interno di due progetti co-finanziati dalla Commissione Europea. Si farà poi il punto sugli strumenti a disposizione per la repressione di questi reati e sulla situazione dei servizi di supporto alle vittime.

The paper aims at providing an update on the phenomenon of anti-LGBT hate crime in Italy. In particular, it focuses on the awareness and tackling of these crimes, making available the data collected within two projects co-financed by the European Commission in Italian for the first time. It also takes stock of the tools available for the repression of these crimes and the situation of victim support services.

Sommario

1. Introduzione – 2. Le dimensioni del fenomeno – 3. Segue: la percezione del fenomeno – 4. Una soluzione a doppio binario? – 5. I servizi di supporto alle vittime – 6. La legge penale: panacea di tutti i mali?

“Because of … sex”: Inspirations from the European Court of Justice for the United States Supreme Court in the First Transgender Rights Case Before It

Turkan Ertuna Lagrand

Senior Lecturer, Erasmus University Rotterdam

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Nell’estate del 2020, la Corte Suprema degli Stati Uniti si pronuncerà sul caso R.G. & G.R. Harris Funeral Homes Inc. v. Equal Employment Opportunity Commission, il primo caso relativo ai diritti dei transgender di cui la Corte sia mai stata investita. In assenza di leggi federali che proteggano le persone transgender dalle discriminazioni, la sentenza è destinata a diventare un punto di riferimento in materia, in particolare qualora la Corte dovesse rispondere affermativamente al quesito che le è stato posto, vale a dire se il Titolo VII del Civil Rights Act del 1964 proibisce le discriminazioni contro le persone transgender in base al loro status di transgender o agli stereotipi sessuali. La Corte di giustizia dell’Unione europea si è già occupata di analoga questione nel 1996, nella storica sentenza in P. c. S. e Cornwall County Council, in cui la Corte ha deciso che la Direttiva n. 76/207 del Consiglio relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne, che all’epoca – come oggi negli Stati Uniti – era l’unico atto legislativo disponibile, proteggeva le persone transgender da trattamenti discriminatori. Questo articolo intende offrire un contributo al dibattito sulla possibilità che il divieto di discriminare in base al sesso contenuto nel Titolo VII si applichi anche alle discriminazioni verso i transgender, analizzando la succitata pronuncia della Corte di giustizia e applicando i principi ivi utilizzati al caso pendente dinanzi alla Corte Suprema degli Stati Uniti.

In the summer of 2020, the United States Supreme Court will deliver its judgment on the first transgender rights case before it, R.G. & G.R. Harris Funeral Homes Inc. v. Equal Employment Opportunity Commission. In the lack of federal laws protecting transgenders from discrimination, the case will be a landmark, should it answer the question before it affirmatively, namely “whether Title VII [of the Civil Rights Act of 1964] prohibits discrimination against transgender people based on their status as transgender or sex stereotyping.’ The ECJ has dealt with the same issue in 1996 for its landmark decision of P. v S. and Cornwall County Council in which the European Court has decided that Council Directive 76/207 on the principle of equal treatment for men and women, which -like the US situation- was the only available piece of legislation at the time, protected transgender persons against discrimination. This paper offers a contribution to the debate around whether the prohibition contained in Title VII to discriminate “because of … sex” covers transgender discrimination by analyzing the said ECJ case, and applying the principles utilized therein to the case before the US Supreme Court.

Sommario

1. Introduction. – 2. US Supreme Court on LGBTI+ rights. – 3. Protection of transgender persons by US courts. – 4. R.G. & G.R. Harris Funeral Homes Inc. v. Equal Employment Opportunity Commission (EEOC). – 5. The EU Approach for the Protection of Transgender Persons. – 6. P. v S. and Cornwall County Council. – 7. – Inspirations from the P. v. S. Judgment for the Supreme Court. – 8. Conclusion.

Lo status filiationis da maternità surrogata tra ordine pubblico e adattamento delle norme in tema di adozione

Sara Tonolo

Professoressa Ordinaria di Diritto internazionale, Università degli Studi di Trieste

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Le difficoltà concernenti il riconoscimento degli atti di filiazione esteri, per effetto della natura di ordine pubblico del divieto di surroga di maternità, previsto dall’art. 12 l. 40/2010, determinano la necessità di esplorare possibili alternative quali ad esempio il proposto adattamento delle norme nazionali in tema di adozione. L’articolo esamina tali soluzioni e le criticità ad esse connesse alla luce del principio di continuità degli status e dei diritti fondamentali di figli e genitori.

The difficulties concerning the recognition of foreign parentage acts, due to the public policy nature of the prohibition of surrogacy, provided for by Article 12 Law 40/2010, determine the need to explore possible alternatives such as the proposed adaptation of national rules on adoption. The article examines these solutions and the related critical issues in the light of the principle of cross-border continuity of status and of the fundamental rights of children and parents.

Sommario

1. Osservazioni introduttive. – 2. L’evoluzione della nozione di ordine pubblico in tema di trascrizione di atti nascita esteri. – 3. L’adattamento delle norme in materia di adozione e i limiti di tale soluzione. – 4. Osservazioni conclusive.

Il pettine sdentato. Il favoreggiamento della prostituzione all’esame di costituzionalità

Tullio Padovani

Professore Ordinario a r., Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

L’Autore commenta la sentenza della Corte Costituzionale del 7 giugno 2019 (ud. 6 marzo 2019), n. 141 in materia di favoreggiamento della prostituzione.

The Author provides a comment on the Constitutional Court decision issued on June 7th 2019 (hearing on March 6th 2019), n. 141 on abetting prostitution offence.

Sommario

1. La censura di legittimità costituzionale relativa all’art. 2 Cost. – 2. (segue) e quella relativa all’art. 41 Cost. – 3. Favoreggiamento e principio di offensività: la contraddizione tra esercizio di un’attività lecita e punizione del suo favoreggiamento. La spiegazione originaria. – 4. (segue) Modifiche del fenomeno prostituzionale e nuove esigenze normative. La sentenza della Corte di giustizia 20 novembre 2001. – 5. Le prospettive di una legalizzazione inclusiva. – 6. La sentenza della Corte costituzionale e l’occasione mancata.