Maternità surrogata come reato “universale”: considerazioni di diritto internazionale e dell’Unione europea

Carmelo Danisi

Ricercatore senior (RTDb) di Diritto Internazionale, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Con la modifica al divieto di maternità surrogata, approvata dalla Camera dei Deputati nel luglio 2023, l’Italia intende prevedere la maternità surrogata come reato (quasi) “universale”. Considerati i profili di novità che tale sviluppo normativo comporta, questo contributo propone un primo esame delle sue potenziali implicazioni per la tutela che si è progressivamente riconosciuta in ambito europeo, direttamente e indirettamente, a coloro che ricorrono alla gestazione per altre persone (GPA) all’estero. A tal fine, due premesse sono essenziali. In primo luogo, da un punto di vista terminologico, l’identificazione stessa del nuovo reato come “universale” appare non corretta nel quadro del diritto internazionale. In secondo luogo, la persistenza di una visione, alquanto stereotipata, della GPA come pratica non conforme ai diritti umani e su cui sembra basarsi l’intervento legislativo italiano è problematica e non supportata dalle uniche raccomandazioni sul tema adottate nell’ambito delle Nazioni Unite. Alla luce di tali premesse, il contributo analizza le garanzie emerse a livello di Consiglio d’Europa, con particolare riferimento alla Convenzione europea dei diritti umani e al margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati contraenti dalla Corte europea dei diritti umani, per soffermarsi poi sulle tutele offerte dal diritto dell’Unione, posto che un reato in materia di GPA, come proposto in Italia, sembra avere implicazioni sull’esercizio delle libertà fondamentali dell’Unione e sulla cooperazione penale tra gli Stati membri. Sotto tutti i profili presi in esame, il contributo solleva seri dubbi sul fatto che un divieto di GPA di più ampia portata, volto a perseguire i cittadini italiani che vi ricorrono all’estero, possa realmente modificare il tipo di bilanciamento di interessi che si è affermato, a livello europeo, a tutela di tutti i soggetti coinvolti.

With the latest amendment to the law regulating surrogacy, which was approved by one of the Chambers of the Italian Parliament in July 2023, Italy intends to criminalize surrogacy as a (quasi) ‘universal’ crime. This contribution aims to explore the potential implications of this legislative development for the international obligations of Italy and the protection to be granted, both directly and indirectly, to people resorting to surrogacy abroad. To this end, the contribution starts with some preliminary remarks. Firstly, the classification of surrogacy as a ‘universal’ crime is inaccurate under international law. Secondly, the enduring and stereotypical notion of surrogacy as a violation of human rights appears problematic and needs to be reconsidered in light of the recommendations released at the United Nations. Against this backdrop, the contribution examines the legal safeguards that have emerged in relation to surrogacy in the context of the Council of Europe, with specific reference to the European Convention on Human Rights and the doctrine of the margin of appreciation granted to Contracting States by the European Court of Human Rights. The contribution then briefly analyses the protection provided by EU law. It starts from the observation that the Italian extended ban on surrogacy may have implications for the exercise of EU fundamental freedoms and evaluates what impact it has in the context of the current judicial cooperation between Member States in criminal matters. In the end, the contribution raises considerable doubts as to whether the far-reaching ban on surrogacy that Italy aims to introduce can alter the difficult balance of competing interests that has progressively crystallised, at the European level, to protect the rights of all people involved.

Sommario


1. Introduzione. – 2. Uno stereotipo (difficile) da superare: la presunta incompatibilità tra GPA e diritti umani. – 3. Reato “universale” e tutele previste dalla Convenzione europea dei diritti umani. – 4. Brevi riflessioni su rato “universale” e garanzie previste dal diritto Ue. – 5. Osservazioni conclusive.

La gestazione per altri tra emancipazione e sfruttamento. Prospettive giusfemministe

Sara Boicelli

Dottoressa in Giurisprudenza, Università di Ferrara

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

A causa della sua capacità di sollevare numerose e importanti questioni etiche e giuridiche, la gestazione per altri è ancora oggi un tema caldo sia nel dibattito pubblico che in quello accademico. L’articolo si focalizza sulle posizioni del cosiddetto “choice feminism”, che vede nella GPA un’occasione di liberazione per le donne, e su quelle delle giuriste femministe che ritengono, al contrario, che la pratica rappresenti una forma di sfruttamento del corpo femminile, resa sempre più socialmente accettabile dal contesto neoliberale in cui essa si è (ri)affermata.

Due to its ability to raise several ethical and legal issues, surrogacy continues to be a divisive topic in both public and academic debate. This article focuses on the arguments of choice feminism, which considers surrogacy an opportunity for women’s liberation, and those of feminist scholars who see it as a form of exploitation of the female body, made socially acceptable by the neoliberal context in which surrogacy has re-emerged.

Sommario

1. La gestazione per altri tra tradizione e nuove tecnologie. – 2. Il corpo è mio e lo gestisco io: libertà di scelta, autodeterminazione ed empowerment. – 3. La gestazione per altri come forma di sfruttamento: l’impatto del neoliberalismo sul diritto e il movimento femminista. – 3.1 La commodification della capacità riproduttiva delle donne. – 3.2 Un approccio intersezionale: l’outsourcing e la delocalizzazione del lavoro riproduttivo. – 4. La gestazione per altri altruistica: una possibile soluzione? – 5. Per una valorizzazione della dimensione relazionale della gravidanza.

Stato giuridico e parentela del minore adottato in casi particolari: limiti applicativi e istanze di tutela dei nati da p.m.a. in coppia femminile e g.p.a.

Stefania Stefanelli

Professore associato di Diritto privato, Università di Perugia

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il saggio analizza l’evoluzione interpretativa e normativa che ha condotto l’adozione in casi particolari a fungere da clausola di garanzia del diritto del minore ad avere uno stato giuridico coerente con la sua consolidata affettività, nonché a vedersi riconosciuto il pieno inserimento nella rete parentale dell’adottando. Conclusivamente, l’autrice evidenzia i limiti e le residuali criticità evidenziati dall’applicazione di tale istituto giuridico all’accerto dello stato di figlio del nato in Italia attraverso la procreazione medicalmente assistita praticata all’estero su richiesta di coppie femminili, oppure grazie alla gestazione per altri.

The essay analyzes the evolutionary interpretation that led adoption in special cases to serve as a guarantee clause for the child’s right to a legal status consistent with his or her established affectivity, as well as to be granted full inclusion in the adoptee’s parental network. In conclusion, the author highlights the limitations and residual critical issues highlighted by the application of this legal institution to the formation of child status for those born in Italy through medically assisted procreation practiced abroad at the request of female couples, or through surrogacy.

Sommario

1. Evoluzione dell’adozione in casi particolari. – 2. Regime della parentela e conseguenze rispetto ai rapporti personali, ai diritti patrimoniali e successori dell’adottato. – 3. Alternatività e rationes specifiche dell’adozione in casi particolari. – 4. Valutazione dell’interesse del minore alla dichiarazione di adottabilità ovvero all’adozione mite. – 5. Valorizzazione dell’affettività del minore. – 6. Evoluzione di diritto positivo. – 7. Difficoltà o impossibilità di accedere all’adozione piena. – 7.1. Il procedimento alla luce della riforma Cartabia e l’acquisizione dei consensi. – 7.2. Ipotesi di applicazione dell’art. 44, comma 1, lett. d). – 8. Residuali criticità del ricorso all’adozione in casi particolari, con particolare riguardo alla filiazione da due donne o attraverso gestazione per altri.

Padri ai tempi della PMA e GPA: uno sguardo sulla giurisprudenza CEDU

Alice Margaria

Research Fellow, Max Planck Institute for Social Anthropology, Department of ‘Law and Anthropology’, Halle (Germania)

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Questo contributo mette in luce la definizione di paternità che emerge dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di procreazione medicalmente assistita e gestazione per altri. Adottando una prospettiva socio-giuridica, l’analisi giurisprudenziale delinea una figura paterna dai tratti sia convenzionali che nuovi. Sebbene il dato biologico mantenga un ruolo decisivo nel determinare a chi spetti lo status paterno, infatti, l’effettivo coinvolgimento del padre nella vita dei figli o almeno l’intenzione di parteciparvi assumono una crescente rilevanza nel ragionamento della Corte Edu. Questa rilevanza, tuttavia, non è assoluta bensì rimane condizionata dalla presenza di un contesto di ‘paternità convenzionale’. La Corte Edu, pertanto, non si discosta totalmente dal paradigma ‘convenzionale’, ma ‘si limita’ ad arricchire quest’ultimo con il ‘nuovo’ tratto di care. Pur trattandosi di una mera aggiunta, tale ricostruzione della paternità che ruota attorno alla concettualizzazione di care quale tratto (anche) paterno, appare un primo, importante passo verso il ripensamento della divisione del lavoro di cura tra uomini e donne e, più in generale, verso un’uguaglianza di genere sostanziale.

This paper traces the definition of fatherhood which emerges from the jurisprudence of the European Court of Human Rights pertaining to assisted reproduction and surrogacy. Adopting a socio-legal perspective, the jurisprudential analysis sketches a father figure which includes both change and continuity. Although biology maintains a decisive role in determining who is to be granted the paternal status, the father’s actual involvement in the children’s lives and/or his caring intentions take on an increasing importance in the reasoning of the Court. This relevance, however, is not absolute but remains contingent on the existence of a wider ‘conventional’ context. The Court, therefore, does not depart totally from the paradigm of ‘conventional fatherhood’, but ‘merely’ enriches the latter with the ‘new’ trait of care. Although a prima facie mere addition, this reconstruction of fatherhood, which revolves around the conceptualisation of care as a paternal trait (too), appears to be a first, important step towards rethinking the division of care responsibilities between men and women and, more generally, towards substantial gender equality.

Sommario

1. Introduzione – 2. ‘Paternità convenzionale’ e realtà – 3. La Corte europea dei diritti umani: limiti e potenzialità – 4. Il dato biologico: continuità – 5. Care: novità (e continuità) – 6. Conclusioni: uguaglianza di genere e nuove sfide

Ordine pubblico e gestazione per sostituzione. Nota a Cass. Sez. Un. 12193/2019

Vincenzo Barba

Professore Ordinario di Diritto Privato, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il saggio commenta la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione in materia di gestazione per sostituzione, cercando di individuare i punti di forza e di debolezza di questa decisione. Costituisce l’occasione per una riflessione sia sul concetto di ordine pubblico internazionale, sia sul tema della gestazione per sostituzione. Nel saggio si contesta la idea che il miglior interesse del minore possa essere -come dice la Cassazione- un contro-limite dell’ordine pubblico internazionale, dal momento che l’ultimo e il primo debbono compenetrarsi e non giustapporsi. Si contesta la idea della Cassazione secondo cui la gestazione per sostituzione è sempre contraria all’ordine pubblico internazionale e che non sia non è possibile un bilanciamento con il miglior interesse del minore, che sarebbe stato compiuto dal legislatore. Si contesta, anche, più in generale, la idea che la gestazione per sostituzione sia sempre e aprioristicamente contraria all’ordine pubblico internazionale, dal momento che si tratta di fenomeno molto complesso che richiede una valutazione molto attenta dei singoli interessi, specie quando si tratti di una gestazione per sostituzione ispirata alla solidarietà gratuita.

The essay comments on the decision of the United Sections of the Cassation on the matter of gestation by substitution, trying to identify the strengths and weaknesses of this decision, offering a more general interpretation of this phenomenon in the Italian legal system. It is the occasion for a reflection both on the concept of international public order and on the gestation by substitution. The essay contests the idea that the best interest of the minor can be – as the Cassation says – a counter-limit of the international public order, since the last and the first must interpenetrate and not juxtapose. The idea of the Supreme Court according to which the gestation by substitution is always contrary to the international public order is disputed and it is not possible a balance with the best interest of the minor, which would have been made by the legislator. The idea that gestation by substitution is always and a priori contrary to international public order is also disputed, more generally, since it is a very complex phenomenon that requires a very careful evaluation of individual interests, especially when it comes to of a gestation for replacement inspired by free solidarity.

Sommario

1. La sentenza delle Sezioni Unite 12193/2019 e il possibile paradosso. – 2. La clausola generale di ordine pubblico internazionale. – 2.1 Normatività della clausola generale di ordine pubblico. – 2.2. Segue: dalla legge al diritto. – 2.3. Funzione assiologica e di controllo. – 3. Ordine pubblico e miglior interesse del minore. – 4. Cenni alla gestazione per sostituzione.

Le sezioni unite e l’omopaternità: lo strabico bilanciamento tra il best interest of the child e gli interessi sottesi al divieto di gestazione per altri

Maria Carmela Venuti

Professoressa Ordinaria di Diritto Privato, Università degli Studi di Palermo

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

L’Autrice commenta la sentenza resa a sezioni unite dalla Corte cassazione, sentenza del giorno 8 maggio 2019, n. 12193.

The Author analyses the High Court decision, Plenary Session, issued on May 8th 2019, n. 12193.

Sommario

1. Sintesi dei punti 12-13 della parte motiva. – 2. Rilievi critici: il rivisitato concetto di ordine pubblico (internazionale) e l’allargamento dello spettro delle previsioni che valgono a comporne il contenuto. – 3. Segue: lo sconfinamento nell’inversione metodologica nel definire il contenuto della clausola generale dell’ordine pubblico internazionale tramite le norme ordinarie. – 4. Segue: l’individuazione del diritto vivente e l’impatto sulla questione da decidere. – 5. La rilevanza dell’assenza di legame genetico con il co-padre d’intenzione ai fini della (non) formalizzazione del vincolo di genitorialità. –6. L’escamotage a mo’ di foglia di fico dell’adozione in casi particolari.