Prime note sulla riforma costituzionale francese in tema di interruzione di gravidanza. C’è più di un oceano a separare Parigi da Washington

Francesca Rescigno

Professoressa associata di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Bologna

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

L’occasione per questa breve riflessione è fornita dalla recentissima riforma costituzionale francese con cui è stato inserito nell’articolo 34 il diritto all’interruzione di gravidanza. Questa modifica, dal forte significato simbolico, pone la Francia tra i Paesi maggiormente garantisti rispetto all’autodeterminazione femminile. La riflessione pone a confronto l’esperienza francese con quanto avvenuto negli Stati Uniti che con la sentenza Dobbs del giugno 2022 hanno compiuto un pericoloso passo indietro in materia di interruzione di gravidanza mettendo a rischio la salute psico-fisica delle donne. Due approcci e due modi di “utilizzare” la garanzia costituzionale molto diversi. Non si può che auspicare che ad imporsi sia il modello francese, interprete fedele della dignità di tutte le donne.

The occasion for this brief reflection is provided by the very recent French constitutional reform by which the right to the termination of pregnancy was included in Article 34. This change, which has a strong symbolic significance, places France among the most protective countries with respect to women’s self-determination. The reflection compares the French experience with what happened in the United States, which, with the Dobbs ruling of June 2022, took a dangerous step backward in the area of pregnancy termination, putting women’s mental and physical health at risk. Two very different approaches and two very different ways of “using” the constitutional guarantee. One can only hope that the French model, faithful interpreter of the dignity of all women, will prevail