Madri d’intenzione (e figli di un desiderio): una lettura di genere della giurisprudenza Edu sulla gestazione per altre/i

Ludovica Poli

Professoressa Associata di Diritto internazionale, Università di Torino

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il contributo considera la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di gestazione per altre/i (GPA) e, individuati i tre essenziali principi definiti sin dalle prime decisioni, ne valuta l’applicazione più recente. I casi portati all’attenzione della Corte hanno offerto l’occasione di precisare le nozioni di ‘vita privata’ e di ‘vita familiare’ garantite dall’art. 8 Cedu e confermare la centralità, nella tutela del nato da GPA, del riconoscimento giuridico del legame genetico con il padre d’intenzione. Benché le ragioni dell’insistenza sull’aspetto biologico ben si comprendano alla luce della giurisprudenza Edu in materia di diritto alle origini, tale approccio palesa diversi limiti, ponendo in secondo piano vincoli personali di natura diversa da quella biologica (es. relazioni basate sulla cura) e condizionandone la tutela al riconoscimento giuridico del legame genetico del bambino con almeno uno dei due genitori d’intenzione. Nelle coppie eterosessuali, la posizione della madre d’intenzione appare sempre subordinata a quella del padre d’intenzione, anche nelle ipotesi in cui la stessa fornisca parte del patrimonio genetico nella procedura di GPA.

This article analyses the case-law of the European Court of Human Rights on surrogacy. It identifies three essential principles established in the earliest decisions and evaluates their most recent application. The cases considered by the Court provided an opportunity to clarify the notions of ‘private life’ and ‘family life’ guaranteed by Article 8 of the ECHR and to confirm the relevance, in the protection of children born through surrogacy, of a legal recognition of the genetic link with the intended father. Although the reasons for the emphasis posed on such element are to be understood in light of ECtHR’s case law on the right to origins, this approach reveals several limitations, overshadowing personal ties of a nature other than biological (e.g., relationships based on care) and making its protection conditional upon the legal recognition of the child’s genetic link with at least one of the intended parents. In heterosexual couples, the position of the intended mother always appears subordinate to that of the intended father, even in cases where she provides part genetic material in the surrogacy procedure.

Sommario

1. Introduzione. – 2. La genitorialità nell’era della GPA: ‘mater (in)certa est’. – 3. I tre principi cardine della giurisprudenza Edu in materia di GPA. – 4. Distinzione tra la posizione dei genitori d’intenzione e dei nati da GPA e interpretazione delle nozioni di ‘vita familiare’ e ‘vita privata’ ai sensi dell’art. 8 Cedu. – 4.1 Elementi atti ad individuare la sussistenza di una ‘vita familiare’ tra genitori di intenzione e nati da GPA e ruolo delle autorità nazionali. – 4.2 Tutela della vita privata (e familiare) del bambino e significato della cura. – 5. Ragioni e limiti della rilevanza del dato genetico come parametro per la definizione di un interesse al riconoscimento del legame di filiazione – 6. La madre d’intenzione e l’inversione della presunzione di genitorialità. – 7. Riflessioni conclusive.

Genius 2025-1

Sommario

Focus: Genere e salute

a cura di Pina Palmeri

Giuseppa Palmeri: Introduzione

Barbara Pezzini: Il corpo della differenza: una riflessione sulla condizione transessuale e la Costituzione

Matteo M. Winkler: Quale genere di diritti: un’introduzione allo statuto giuridico delle persone non-binarie o genderqueer

Giacomo Viggiani: Religione, sessualità e autodeterminazione: il caso della terapia di conversione identitaria

Laura Ronchetti: Autodeterminazione femminile nelle scelte procreative

Nadia Abbes, Lucia Siracusa, Enrica Caruso, Alberto Moncada, Antonio Callea, Antonio Maiorana, Salvatore Corrao, Tullio Prestileo: Genere e salute delle donne migranti: un modello di assistenza sanitaria inclusivo con il supporto delle mediatrici culturali

Antonio Martorana, Marianna Maranto: Malattie femminili “invisibili”: endometriosi e protocolli clinici e assistenziali specifici di genere

Pina Belfiore: Vulvodinia un dolore nascosto emergente
Christian Di Carlo: Ripensare la maschilità nella salute pubblica: una riflessione sociologica su salute e dipendenze

Sofia Mangiò: Il fenomeno della tratta di esseri umani in prospettiva di genere e accesso ai servizi sanitari

Elena Consiglio, Vera Panzarella: Infezione da human papillomavirus come paradigma di differenza di genere: dalla clinica al diritto

Interventi

Nicola Pierpaolo Barbuzzi: I cinquant’anni del “nuovo Diritto di famiglia”: la genealogia della riforma del 1975 tra conflitti generazionali, emancipazione femminile e decostruzione dei modelli patriarcali

Sarah Grieco: Vulnerabilità e processo: il “doppio binario” della prova dichiarativa

I cinquant’anni del “nuovo Diritto di famiglia”: la genealogia della riforma del 1975 tra conflitti generazionali, emancipazione femminile e decostruzione dei modelli patriarcali

Nicola, Pierpaolo Barbuzzi

Avvocato, docente a contratto di Diritto privato, Universitas Mercatorum Roma

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

La riforma del Diritto di famiglia del 1975 costituisce una svolta paradigmatica nel quadro della modernizzazione giuridica e sociale dell’Italia repubblicana, riflettendo le profonde trasformazioni che hanno attraversato il Paese nel secondo dopoguerra. In un contesto segnato dalla conflittualità ideologica, dall’emergere dei movimenti per i diritti civili e dalla minaccia del terrorismo politico, la legge n. 151/1975 sancisce il superamento definitivo del modello patriarcale codificato nel 1942, affermando un nuovo assetto fondato sull’eguaglianza sostanziale, la cooperazione famigliare e la tutela dei soggetti vulnerabili. Questo contributo analizza la riforma come punto di approdo di un processo storico e culturale che ha reso il diritto famigliare terreno privilegiato di attuazione dei valori costituzionali, assumendo una prospettiva interdisciplinare che intreccia dimensione giuridica, lettura storica e interpretazione sociologica per restituire la portata trasformativa di una norma capace di incidere sulla struttura normativa stessa, sull’identità collettiva e sulla cultura democratica del Paese.

The 1975 reform of Italian family Law constitutes a pivotal moment in the legal and socio-cultural reconfiguration of post-war republican Italy. Enacted in a period marked by ideological tension, the assertion of civil rights, and the destabilizing effects of political extremism, Law No. 151/1975 brought an unequivocal end to the patriarchal model embedded in the 1942 Civil Code. In its place, it introduced a normative framework grounded in substantive equality, mutual responsibility within family relations, and the enhanced protection of vulnerable subjects. This study examines the reform not merely as a legislative milestone, but as the juridical culmination of a broader historical and cultural transformation in which family law emerged as a privileged field for the material implementation of constitutional principles. Adopting an interdisciplinary approach that integrates legal theory, historical inquiry, and sociological insight, the analysis highlights how the 1975 reform reshaped the legal architecture of family relations, contributed to the evolution of collective identities, and reinforced the democratic foundations of the Italian legal order.

Sommario

1. Premessa. – 2. L’Italia della riforma. – 3. La famiglia nella Costituzione. – 4. L’iter parlamentare. – 5. La relazione Reale. – 6. Conclusioni.

La persona single e l’adozione dei minori stranieri: obiettivo famiglia

Caterina Murgo

Professoressa associata di Diritto privato, Università di Pisa

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il commento si sofferma su una recente decisione della Corte costituzionale, che ha ammesso le persone single a presentare la propria disponibilità all’adozione internazionale dei minori.

The paper aims to start a debate on the latest rule of Constitutional Court: indeed, this court allows unmarried people to adopt minors on international level.

Sommario

1. Il caso. – 2. L’adozione internazionale tra luci e ombre. – 3. L’adozione dei minori e la migliore delle famiglie possibili. – 4. I minori e le riforme del diritto della famiglia. – 5. L’adozione dei minori nel dialogo tra il legislatore e le corti. – 5.1. La tutela dei minori tra best interest e ordine pubblico. – 6. La famiglia tra solidarietà … – 6.1. e nuove aperture.

I molti volti della violenza di genere nello spazio penitenziario

Sibilla Zoraide Maria Cipolla

Dottoranda di Diritto Costituzionale, Università di Bergamo

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il presente articolo intende riflettere sull’intersezione delle violenze di genere che agiscono solo e soltanto sui corpi femminili all’interno dello spazio coercitivo e totale del carcere. A partire dalle riflessioni sulla struttura storicamente androcentrica del carcere, quale luogo di oppressione ed emarginazione femminile, si intende leggere il fenomeno della violenza di genere per come si manifesta nel sistema penale: dalla vittimizzazione secondaria durante i procedimenti penali, allo stigma che pesa sulle donne autrici di reato, al silenzio in merito alle loro pregresse esperienze di violenza di genere, alla sofferenza e alla privazione della detenzione. E tuttavia, le donne resistono attraverso la cura, l’amore, la solidarietà e l’azione politica.

This article intends to reflect about the intersection of gender-based violence’s that target women’s bodies within in the coercive and total space of prison.  Starting with reflections on the historically androcentric structure of the prison as a place of female oppression and marginalisation, it intends to read the phenomenon of gender-based violence as it manifests itself in the penal system: from secondary victimization during criminal proceedings, to the stigma surrounding female offenders, to the silencing of their past experiences of violence, to the suffering and deprivation of detention. However, women resist through care, love, solidarity, and political action.

Sommario

1. Introduzione – 2. Donne e giustizia penale: vittime inascoltate o criminali mostruose – 3. Episodi di violenza di genere pregressa nelle storie di donne autrici di reato – 4. Genesi del carcere femminile: radici storiche di uno spazio androcentrico – 5. Il carcere come spazio violento – 5.1. Spazio carcerario e corpi femminili – 6. Spazio di marginalità: luogo di oppressione o possibilità di resistenze?

Focus “Genere e Salute”

Atti del convegno svolto il 30 e 31 ottobre 2024 e promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo, dai Dottorati di ricerca in Pluralismi giuridici e in Studi di genere e dalla Rivista GenIUS

A cura di Giuseppa Palmeri, Università di Palermo

(Contributi pubblicati online first)

Il corpo della differenza: una riflessione sulla condizione transessuale e la Costituzione

Barbara Pezzini

Quale genere di diritti: un’introduzione allo statuto giuridico delle persone non-binarie o genderqueer

Matteo M. Winkler

Religione, sessualità e autodeterminazione: il caso della terapia di conversione identitaria

Giacomo Viggiani

Autodeterminazione femminile nelle scelte procreative

Laura Ronchetti

Genere e Salute delle Donne Migranti: Un Modello di Assistenza Sanitaria Inclusivo con il Supporto delle Mediatrici Culturali

Nadia Abbes, Lucia Siracusa, Enrica Caruso, Alberto Moncada, Antonio Callea, Antonio Maiorana, Salvatore Corrao, Tullio Prestileo

Malattie femminili “invisibili”: endometriosi e protocolli clinici e assistenziali specifici di genere

Antonio Martorana, Marianna Maranto

Vulvodinia un dolore nascosto emergente

Pina Belfiore

Ripensare la maschilità nella salute pubblica: una riflessione sociologica su salute e dipendenze

Christian Di Carlo

Il fenomeno della tratta di esseri umani in prospettiva di genere e accesso ai servizi sanitari

Sofia Mangiò

Vulnerabilità e processo: il “doppio binario” della prova dichiarativa

Sarah Grieco

Assegnista di ricerca, Scuola Superiore Meridionale di Napoli

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Esiste un bilanciamento costante tra il rafforzamento dei diritti dell’imputato e quelli della persona offesa. Quando, quest’ultima, presenta caratteristiche personali, tali da renderla particolarmente esposta alla “forza della giurisdizione”, il nostro sistema mette in atto misure processuali di protezione che, a prima vista, sembrano indebolire le garanzie del giusto processo a tutela dell’accusato. I trattamenti differenziati rivolti ai soggetti vulnerabili, approntati dal codice di rito, sono il frutto, per la maggior parte, della tensione normativa sovranazionale verso la tutela della vittima, segnatamente dalle indicazioni cogenti della Direttiva 2012/29/UE, meglio nota come direttiva vittime, così come recepita dal d.lgs. n. 212/2015. La recente proposta di revisione della direttiva ha imposto alcune riflessioni preliminari sulla centralità dell’individuazione dei fattori di vulnerabilità, con un’attenzione particolare all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Il contributo si sofferma, poi, sul campionario di strumenti di protezione e sulle ragioni per cui il meccanismo congeniato fatica a realizzare, pienamente, gli obiettivi espressi. L’ultima parte, infine, si interroga su come la nuova disciplina di documentazione della prova dichiarativa, così come delineata dalla riforma Cartabia, possa fungere da “fattore di compensazione” rispetto ai rischi di unfair trial a cui un’eccessiva contrazione del contraddittorio può condurre.

There is a constant balance between the accused rights’ strengthening and offended person ones. When this latter has personal characteristics that make it particularly exposed to “the force of jurisdiction”, our system implements procedural protection measures which seem to weaken the fair trial guarantees for the accused protection, at first sight. The different treatments of vulnerable persons, provided by the Code of Criminal Procedure, is largely the result of protecting victims supranational legislation, in particular the mandatory provisions of Directive 2012/29/EU, called the victims directive, as well as transposed by Lda. n. 212/2015. The recent proposal for the directive revision imposed some preliminary reflections on the centrality of identifying vulnerability factors, focusing on sexual orientation and gender identity. The paper explores the sample of protective instruments and why the mechanism is struggling to achieve fully the objectives expressed. The last part, finally, questions how the new discipline of testimony documentation, of the Cartabia reform, can depict a “compensation factor” of the unfair trial risks which an excessive contraction of the adversarial process may lead to.

Sommario

1. Vulnerabilità, procedimento penale e trattamenti diversificati. – 1.1. La proposta di revisione della cd. direttiva vittime e l’esigenza di individuazione dei vulnerabili per orientamento sessuale ed identità di genere. – 2. L’escussione del dichiarante vulnerabile. – 2.1. La progressiva “liberalizzazione” dell’incidente probatorio e gli altri strumenti processuali di protezione della vulnerabilità. – 3. Gli ostacoli alla rapida fuoriuscita del dichiarante dal circuito processuale. – 4. I rischi di unfair trial: tra “modelli partecipativi” e “fattori di compensazione. – 4.1 I parametri necessari alla decisione di attivazione del “doppio binario” della prova dichiarativa. – 5. La “documentazione rafforzata” della prova dichiarativa come nuova misura di compensazione. – 6. Brevi considerazioni conclusive.

GenIUS 2024-2

Sommario

Focus: Non-Binary Identities and the Law
a cura di G. Noto La Diega e A. Schuster

Sam Chollet: ‘Sex/Gender’ and the Mirage of Non-Binary Identities in the European Court of Human Rights’ Case Law

Peter Alexis Cruz Espinoza: La situación del reconocimiento legal de las identidades no binarias en el Perú: Un análisis desde la perspectiva del derecho humano a la identidad

Oscar Davies: Language as a Cage and a Tool: Drafting Non-Binary into UK Legislation

Giacomo Giorgini Pignatiello, Giulio Farronato: Transformative Constitutionalism and Gender Identity in Comparative Perspective

Alexandre Gliott: Lessons from a Fair Adjudication of Third Gender Markers: A Comparison of Canadian, English, French, and European Judicial Perceptions of Non-Binary Gender Markers

Carolynn Gray: Law as Symbolic Other in the Acquisition of Personhood for Non-Binary Individuals

Francesco Rana: Appunti per un progetto abolizionista

Giulia Sulpizi: Il diritto ad essere diversi: oltre il binarismo nella rettificazione di sesso?

Interventi

Valentina Capuozzo: La registrazione anagrafica del terzo genere: una comparazione
tra Bundesverfassungsgericht e Corte costituzionale italiana

Micol Ferrario: Sui discorsi d’odio omofobi. Il caso della Svizzera in prospettiva comparata

Stefano Malpassi: «Ecco il guaio!» Brevi note su donne e cittadinanza nel regime fascista, a
partire dalla discussione parlamentare per l’«Ammissione delle donne all’elettorato amministrativo» (l. 22 novembre 1925, n. 2125)

Antonella Massaro: Il malinteso della donna come vittima vulnerabile:
il diritto penale di fronte ai gender-based crimes

Commenti

Daniele Camoni: La sentenza 303 Creative LLC v. Elenisdella Corte Suprema degli Stati Uniti, tra public accommodation laws e Primo Emendamento: una slippery slope in materia antidiscriminatoria

La registrazione anagrafica del terzo genere: una comparazione tra Bundesverfassungsgericht e Corte costituzionale italiana

Valentina Capuozzo

Assegnista di ricerca in Diritto pubblico comparato, Università di Bologna

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il lavoro analizza in chiave comparata le decisioni del Bundesverfassungsgericht tedesco e della Corte costituzionale italiana in materia di registrazione anagrafica del terzo genere. In Germania, una decisione di incompatibilità ha stimolato un’evoluzione normativa significativa. In Italia, il giudice delle leggi ha adottato un atteggiamento più cauto, pur evidenziando un problema di tono costituzionale. Il confronto si concentra sui rimedi utilizzati dalle due Corti per colmare i silenzi legislativi e sulle differenti modalità di dialogo tra giurisdizione costituzionale e legislatore nei due ordinamenti.

The study provides a comparative analysis of the decisions of the German Bundesverfassungsgericht and the Italian Constitutional Court on the registration of a third gender. In Germany, a declaration of incompatibility spurred significant legislative evolution. In Italy, the Constitutional Court adopted a more cautious approach, while highlighting a constitutional issue. The comparison focuses on the remedies employed by the two Courts to address legislative omissions and the differing modes of dialogue between constitutional jurisdiction and legislatures in the two legal systems.

Sommario

1. Introduzione. – 2. La registrazione anagrafica del terzo genere come problema giuridico. – 3. Il caso tedesco. – 3.1. La decisione di incompatibilità del Bundesverfassungsgericht. – 3.2. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale fino all’intervento legislativo del 2024. – 4. Il caso italiano. – 4.1. Il self restraint della Corte costituzionale italiana nella sentenza n. 143 del 2024. – 4.2. L’ulteriore profilo dell’autorizzazione giudiziale. – 5. Riflessioni conclusive.

«Ecco il guaio!» Brevi note su donne e cittadinanza nel regime fascista, a partire dalla discussione parlamentare per l’«Ammissione delle donne all’elettorato amministrativo» (l. 22 novembre 1925, n. 2125)

Stefano Malpassi

Assegnista di ricerca in Storia del diritto medievale e moderno, Università di Ferrara

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Nel lungo e travagliato percorso che ha condotto al riconoscimento del diritto di voto alle donne in Italia, la legge 22 novembre 1925, n. 2125 – che estendeva il suffragio con riferimento al solo voto amministrativo – costituisce una tappa a cui troppo spesso si è guardato con scarsa attenzione. La legge, e più ancora il dibattito parlamentare che ne accompagnò l’approvazione, può offrire, invece, un interessante spaccato di quella che fu la peculiare visione fascista della cittadinanza, e di quella femminile in particolare. Sarà allora interessante notare come molte delle voci che si levarono in aula sembravano in fondo continuare a perpetrare la costante marginalizzazione del discorso sull’uguaglianza, mentre a riemergere con forza era piuttosto il discorso sulla capacità femminile e sulla funzione che il voto andava a integrare. Agli occhi di buona parte della riflessione giuspolitica fascista, infatti, l’allargamento del suffragio sembrava costituire uno degli strumenti utili a ripensare l’ordine, favorendo una partecipazione (anche femminile, appunto) alla vita della nazione che non costituiva tuttavia un diritto. Il voto, insomma, e persino quello amministrativo e femminile, poteva servire ad alimentare la sempre più stretta e feconda relazione tra Stato e società, a riprova del fatto che il complesso nodo voto-cittadinanza-diritti potesse essere risolto variamente e non necessariamente in senso democratico. A fare da sfondo al dibattito stava poi la costante tendenza della riflessione giuridica nostrana – e non solo di quella di regime – a ricondurre la partecipazione femminile entro schemi che finivano per mortificare qualsiasi dimensione emancipatoria. Da tale prospettiva anche la vicenda del 1925 potrà contribuire a una più complessa comprensione anche delle successive tappe di un percorso – quello della cittadinanza femminile – ancora tutt’altro che compiuto.

An examination of the extensive and arduous path that culminated in the establishment of the right to vote for women in Italy reveals a significant yet often overlooked landmark: Law No. 2125 of November 22, 1925, which merely extended suffrage to the administrative vote. However, a thorough examination of the law, as well as the parliamentary debates that accompanied its passage, reveals a distinctive Fascist perspective on citizenship, particularly with regard to women’s citizenship. The paper will demonstrate how many of the voices raised in parliament appeared to perpetuate the constant marginalization of the discourse on equality, while the discourse on women’s capacity and the function that the vote was going to integrate resurfaced forcefully. From the perspective of fascist jus-political reflection, the expansion of suffrage was regarded as a means to reimagine the established order, fostering citizens’ participation in the nation’s life, including the involvement of women, though not necessarily as a right. The practice of voting was rather regarded as a means to fortify the bond between the state and society, thereby confirming the complexity of the nexus between vote, citizenship, and rights, which could be resolved in diverse ways, including non-democratic ones. The debate was further characterized by the persistent tendency within Italian legal discourse — both fascist and non-fascist — to circumscribe women’s involvement within boundaries that effectively stifled any emancipatory potential. From this perspective, renewed attention to the 1925 debate can be seen as a factor contributing to a more complete understanding of the later stages of the trajectory toward substantive female citizenship in Italy, a journey that has remained unfinished.

Sommario

1. Premessa, o di come una legge mai attuata possa rappresentare un terreno d’indagine per parlare di cittadinanza e fascismo. – 2. In breve: come si è arrivati alla proposta di legge per la «Ammissione delle donne all’elettorato amministrativo»? – 3. La discussione parlamentare del 14 e 15 maggio 1925. – 3.1. Di voto alle donne e di fascisti (I): le relazioni Lupi e Acerbo. – 3.2. Un dibattito a più voci. Gli interventi in aula. – 3.3. Di voto alle donne e di fascisti (II): Acerbo, Lupi, Mussolini e la conclusione della discussione parlamentare. – 3.4. Dopo l’approvazione: una scienza giuridica distratta? – 4. Qualche notazione conclusiva a margine di una vicenda minore.