Il diritto all’interruzione di gravidanza nell’ordinamento statunitense, con innovativi e controversi profili processuali. Le leggi del Texas e del Mississippi al vaglio della Corte Suprema

Dimitri Girotto

Professore associato di Diritto Costituzionale, Università di Udine

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

L’articolo prende in esame due casi giudiziari pendenti davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti, nei quali vengono in rilievo le discipline legislative dell’interruzione di gravidanza, rispettivamente del Texas e del Mississippi. I casi mettono in evidenza muovi profili di carattere processuale e sostanziale, inducendo il dubbio sulla tenuta dei fondamentali precedenti della Corte in materia, Roe v. Wade e Planet Parenthood of Pennsylvania v. Casey.

The article examines two cases pending before the US Supreme Court, dealing with two abortion laws passed in Texas and Mississippi. New procedural and substantive elements arise, putting fundamental judicial precedents, such as Roe v. Wade and Planet Parenthood of Pennsylvania v. Casey, at risk of being overruled.

Sommario

1. Considerazioni introduttive. – 2. La legge del Texas e i tentativi di pre-enforcement challenge. – 3. La pronuncia della Corte Suprema sulle questioni concernenti il diritto ad agire in giudizio. – 4. Ulteriori tentativi di pre-enforcement challenge della SB 8. – 5. La legge dello Stato del Mississippi. Considerazioni conclusive.

Riflessioni in tema di violenza sulle donne migranti: un caso emblematico

Alessia Valongo

Professoressa associata di Diritto privato, Università di Perugia

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il lavoro, di stampo interdisciplinare, prende spunto dalla critica di un recente provvedimento del Pubblico ministero di Perugia, che ha disposto l’archiviazione di una denuncia per maltrattamenti familiari esposta da una donna di origine marocchina. La donna era costretta dal marito a subire numerose imposizioni, tra le quali l’obbligo di indossare il velo islamico. Secondo il sostituto procuratore, l’imposizione del velo non integra, di per sé, gli estremi del reato, rientrando nel quadro culturale dei soggetti interessati dalla vicenda. Dopo aver richiamato la recente evoluzione della giurisprudenza penale in funzione protettiva delle vittime di violenza familiare, il commento della richiesta di archiviazione, successivamente revocata dal capo della Procura, è l’occasione per svolgere riflessioni sulle interconnessioni fra la tradizione del velo islamico e il tema della lesione dei diritti fondamentali delle donne musulmane. L’analisi dimostra che l’usanza del velo non è un emblema della sottomissione femminile, ma una manifestazione della propria identità religiosa, culturale e politica, che, tuttavia, va ritenuta meritevole di approvazione nei limiti in cui non sia utilizzata come strumento di violazione di «principi universali» e, nella specie, come mezzo di violenza verso il genere femminile.

The paper criticizes a recent decision issued by the Public Prosecutor of Perugia, which rejected an accusation of domestic violence made by a Muslim woman. The woman, of Moroccan origin, was forced by her husband to many impositions and, in particular, she was obliged to wear the Islamic veil. According to the prosecutor, the imposition of the veil is not a crime, but an expression of the Islamic cultural background. This paper focuses on the meaning of the Muslim veil, analysing its impact on the protection of the fundamental rights of Muslim women who are particularly vulnerable persons. The article shows that the Islamic veil is not an emblem of female submission, but a sign of women’s freedom, an expression of their own religious, cultural and political identity. However, this tradition is worthy of approval provided that it is not used as an instrument of violation of “universal principles” and, in particular, as a means of coercion towards the female gender.

Sommario

1. La vicenda: la sottostima dei fatti da parte del Pubblico ministero. – 2. La recente evoluzione della giurisprudenza penale in funzione protettiva delle vittime di violenza familiare. – 3. La critica all’ordinanza di archiviazione tra diritto, religione e tradizioni del Marocco. – 4. Pluralismo sociale, principio di differenziazione e libertà delle donne musulmane di indossare il velo islamico. – 5. La coesistenza e la pari dignità tra culture diverse non giustifica fatti di violenza di genere. – 6. Considerazioni conclusive: l’importanza dei rimedi civilistici e la centralità della soluzione socio-culturale-educativa

Hate Crimes, Social Media and Criminal Law. Hints on the Recent Italian Legislative Proposal Against Incitement to Discrimination and Hate

Luciana Goisis

Professoressa Associata di Diritto Penale, Università di Sassari

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

The essay thematizes the category of hate crimes, to which, beyond racial and religious hate crimes, homotransphobic, gender-based and disability-based hate crimes are also ascribed, as shown by the comparative perspective. Dealing deeply with the criminological profiles with particular reference to the relationship between hate crimes and hate speeches and the reality of social media, the essay develops some reflections on the recent Italian legislative proposal, approved in the Chamber, aimed at amending Articles 604-bis and ter of the Criminal Code, on violence or discrimination on grounds of sex, gender, sexual orientation, gender identity or disability. The reform introduces measures to prevent and combat these forms of discrimination, alongside the measures already envisaged for racial, ethnic and religious discrimination, and is aimed at combating two similar phenomena such as homophobia and misogyny (or rather sexism), phenomena no longer acceptable for modern societies, nor for contemporary criminal law, as well as to complete the frame of protection of disabled persons. The essay concludes wondering about the effectiveness of the reform with regard to online hate crimes.

Il saggio tematizza la categoria dei crimini d’odio, alla quale vanno ascritti, oltre ai crimini d’odio razziale e religioso, anche i crimini d’odio omotransfobico, di genere e per disabilità, come dimostra la prospettiva comparata. Svolta una attenta analisi dei profili criminologici con particolare riferimento al rapporto fra crimini nonché discorsi d’odio e realtà dei social media, il saggio sviluppa alcune riflessioni sulla recente proposta di riforma legislativa italiana, attualmente approvata alla Camera, volta a modificare gli artt. 604-bis e ter c.p., in materia di violenza o discriminazione per motivi di sesso, di genere, di orientamento sessuale, di identità di genere o per disabilità. La novella introduce misure di prevenzione e di contrasto a tali forme di discriminazione, accanto alle misure già previste per le discriminazioni razziali, etniche e religiose, ed è finalizzata a combattere due fenomeni assimilabili quali l’omofobia e la misoginia (o meglio il sessismo), fenomeni non più accettabili per le società moderne, così come per il diritto penale contemporaneo, nonché a completare il quadro di tutela dei soggetti disabili. Il saggio si conclude interrogandosi sull’effettività della riforma rispetto ai crimini d’odio in rete.

Sommario

1. Premise. – 2. The criminological perspective. Hate crimes, hate speeches and social media. – 3. The Italian legislative panorama. – 4. The recent bill approved in the Italian Chamber of Deputies: a needed reform. – 5. Conclusion. A useful discipline also for online hate crimes?

La parità di genere nelle elezioni dei piccoli Comuni: quali garanzie per l’uguale accesso alle cariche elettive? Note a margine di Consiglio di Stato, Sez. III, ord. 4 giugno 2021, n. 4294

Paola Torretta

Professore Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Parma

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il Consiglio di Stato, con ordinanza 4 giugno 2021, n. 4294,  ha sollevato questione di legittimità costituzionale rispetto alla disciplina del procedimento elettorale per le elezioni dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nella parte in cui non assicura la necessaria rappresentanza di entrambi i generi nelle liste elettorali e perché non prevede il “regime sanzionatorio sub specie “esclusione della lista” per le liste elettorali presentate in violazione del principio di parità dei sessi. L’autore, pur condividendo le motivazioni che sostengono la non conformità a Costituzione della normativa impugnata, esprime perplessità rispetto alla richiesta di una pronuncia additiva di prestazione, in ragione della consolidata giurisprudenza costituzionale sulla discrezionalità del legislatore in materia elettorale.

The Council of State referral order of June 4, 2021, n. 4294 raised the question of unconstitutionality of the legislation concerning the electoral procedure for the elections of municipalities with a population of less than 5,000 inhabitants “in the part it does not provide for the necessary representation of both genders in the electoral lists” and because it does not provide for the “sanctioning regime sub specie “exclusion of the list”” for the electoral lists presented in violation of the principle of equality between men and women. The author, while sharing the reasons supporting the non-compliance of the contested rules with the Constitution, expresses perplexity with respect to the request for a ‘benefit additive’ judgement, due to the consolidated orientation of the Constitutional court about legislative discretion in the field of the electoral rules.

Sommario

1. La legge n. 215/2012 e i diversi livelli di tutela dell’eguale accesso alle cariche elettive nelle elezioni Comunali: l’assenza di ‘quote di genere’ per le liste dei Comuni sotto i 5.000 abitanti. – 2. La parità di genere nelle elezioni dei piccoli Comuni: una garanzia costituzionalmente necessaria o un mero auspicio del legislatore? – 3. Quella ‘singolare’ questione di legittimità costituzionale: la richiesta di un’additiva di prestazione in materia elettorale? – 4. I possibili sviluppi del giudizio di costituzionalità: osservazioni conclusive.

«Note verbali» e discriminazioni di genere. Un esempio di ingerenza diplomatica

Pierluigi Consorti

Professore ordinario di diritto ecclesiastico e canonico, Università di Pisa

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Questo contributo trae origine dalla «Nota verbale» invita dalla Santa Sede all’Italia per manifestare la sua contrarietà verso un disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e ancora all’esame del Senato (DDL Zan contro l’omofobia). L’analisi si muove sul piano scientifico riassumendo in via preliminare i fatti, poi trattando i temi di carattere pattizio e infine toccando alcuni profili di merito. L’intento è quello di mettere in luce sia l’illegittimità giuridica dell’intervento diplomatico in considerazione del principio di non ingerenza negli affari interni di un altro Stato, sia la sua inappropriatezza sul piano della mancata protezione dei diritti delle persone LGBT+.

This essay originates from the «Verbal Note» that the Holy See sent to the Italian Government to express its opposition against a draft law approved by the Chamber of Deputies and still under examination by the Senate (DDL Zan against homophobia). The analysis moves on a scientific level by a preliminary brief history of events, it later deals with the issues of legal relations between State and Church, and finally examines some substantial profiles. The intent is to highlight both the legal illegitimacy of diplomatic intervention in the light of the principle of non-interference in the internal affairs of another State, and its inappropriateness in terms of the lack of protection of the rights of LGBT+ people.

Sommario

1. Premessa – 2. «Nota verbale» e regime concordatario – 3. «Nota verbale» e discriminazioni di genere – 4. Conclusione.

Aborto e declino democratico in Polonia: una riflessione a margine della sentenza del Tribunale costituzionale del 22 ottobre 2020

Elena Caruso

Dottoranda di ricerca, Kent Law School

Marco Fisicaro

Dottorando di ricerca, Università degli Studi di Catania

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

L’articolo analizza gli sviluppi socio-giuridici concernenti la legislazione sull’aborto in Polonia in seguito alla sentenza del Tribunale costituzionale polacco del 22 ottobre 2020, con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’ipotesi di accesso all’aborto per malformazioni fetali. Questo commento sostiene che, più che eccezionali, questi eventi risultano in realtà uno sviluppo coerente sia alla luce della legislazione e della policy in materia di aborto della Polonia post-comunista, che nel quadro del declino democratico che sta attraversando il Paese dalla fine del 2015.

The article considers recent socio-legal developments regarding abortion law in Poland after the Constitutional Tribunal’s ruling of 22 October 2020, which declared access to abortion in case of foetal abnormalities unconstitutional. This comment argues that, rather than exceptional, these events are actually consistent with the law and policy on abortion in Post-Communist Poland, as well as with the democratic backsliding facing the country since the end of 2015.

Sommario

1. Premessa – 2. L’aborto nella Polonia post-1989 – 2.1. La riforma “controcorrente” del 1993 – 2.2. L’accesso all’aborto in Polonia: l’everyday life della legge del 1993 – 2.3. L’aborto legale nei casi originariamente previsti dalla legge del 1993 – 2.4. La sentenza del Tribunale costituzionale polacco del 22 ottobre 2020 – 3. L’intreccio con la crisi costituzionale in Polonia – 3.1. La parabola del Tribunale costituzionale e il nodo della composizione – 3.2. Il ritardo nella pubblicazione della sentenza – 4. Conclusioni

NH v Lenford: One Further Step in the Continuing Evolution of Sexual Orientation Non-Discrimination Rights Before the European Union

Frances Hamilton

Associate Professor in Law, University of Reading

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il caso NH c. Lenford riguarda le dichiarazioni rilasciate da un avvocato nel corso un’intervista radiofonica, dalle quali si evinceva che egli non avrebbe mai assunto nel suo studio legale una persona omosessuale. La Corte di giustizia dell’Unione europea (“CGUE”) ha stabilito che quella condotta è contraria alla pertinente normativa europea che vieta la discriminazione sul lavoro, sebbene le dichiarazioni incriminate non fossero inerenti ad una procedura di assunzione effettivamente in corso. Sia la Corte di giustizia, sia successivamente la Corte di cassazione italiana (nel dar attuazione alle indicazioni provenienti dai giudici dell’Unione) hanno ritenuto che fosse rilevante il fatto che la persona che aveva rilasciato tali dichiarazioni esercitasse un’influenza rilevante sulla politica di assunzione dello studio e che un risarcimento fosse dovuto ai ricorrenti nel procedimento a quo – l’Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford (l'”Associazione”), una no profit che rappresenta gli interessi generali degli avvocati LGBTI – anche in assenza, nel caso in questione, di una vittima specifica. Contrariamente a quanto suggerito da alcuni autori, secondo cui l’orientamento sessuale occuperebbe uno degli ultimi posti nella gerarchia delle caratteristiche protette dalla normativa e dalla giurisprudenza dell’UE in materia di divieto di discriminazione, questo articolo sostiene che NH c. Lenford rappresenta un passo in avanti nella continua evoluzione della tutela delle persone LGBT rispetto al principio di non discriminazione nel diritto dell’Unione Europea. Un aspetto che l’articolo in ultimo approfondisce riguarda la situazione post-Brexit nel Regno Unito. Se infatti la normativa dell’UE pre-esistente e già trasposta nel corpo legislativo del Regno Unito sarà mantenuta, la legislazione dell’UE e le sentenze della CGUE successive non troveranno applicazione. Tuttavia, l’accordo commerciale e di cooperazione (“TCA”) raggiunto tra il Regno Unito e l’UE include la protezione dei diritti umani, una clausola di “non regressione” ed una di riequilibrio per quanto riguarda il lavoro e la politica sociale, e quindi, consentirà all’UE e al Regno Unito di continuare, anche se in modo limitato, a influenzarsi a vicenda.

The facts of NH v Lenford concerned statements made by a senior lawyer in a radio interview, which suggested that he would never hire a gay person to work in his law firm, nor wish to use the services of such a person. The Court of Justice of the European Union (‘CJEU’) determined that this contravened relevant legislation prohibiting discrimination in employment, even though the statements were made without a recruitment procedure being underway. The CJEU and the Italian Court of Cassation when implementing the CJEU judgment both found that the person making such statements was influential on the firm’s recruitment policy and that compensation was payable to the applicants – the Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (the ‘Associazione’), a non-profit organization representing the general interest of LGBT lawyers – even in the absence of an individual victim. Contrary to the suggestion of other authors, that sexual orientation discrimination is low down the hierarchy of protected characteristics before the EU legislation and CJEU, this article argues that NH v Lenford demonstrates a further step in the continuing evolution of LGBT non-discrimination rights before the European Union. Following Brexit whilst existing EU laws already translated into the UK legislative cannon will be retained, further EU legislation and rulings from the CJEU will not apply to the UK. The Trade and Cooperation Agreement (‘TCA’) reached between the UK and EU includes protection of human rights, a ‘non-regression’ and re-balancing clauses with regards to labour and social policy, and thus, enables the EU and UK continuing, albeit limited, influence on each other.

Sommario

1. Introduction. – 2. Past Treatment of LGBT Persons before the CJEU. – 3. Increased Legislative Competencies of the European Union Institutions Leading to More Rights for LGBT Persons. – 4. Is there a hierarchy of protected characteristics before the CJEU? – 5. NH v Lenford: CJEU Adopting an Expansive Purposive Approach. – 6. NH v Lenford: Dealing with the Freedom of Expression Argument. – 7. Case law analysis demonstrating more restrictive interpretations of non-discrimination law by the Court of Justice of the European Union (‘CJEU’). – 8. CJEU judgments resulting in favourable outcomes for LGBT persons. – 9. NH v Lenford: One step further towards levelling the hierarchy of protected rights. – 10 Brexit and Trade and Cooperation Agreement. – 11. Conclusion.

Della tratta di donne e ragazze nel diritto internazionale ed europeo: riflessioni sulla nozione giuridica di “sfruttamento sessuale” alla luce della sentenza S.M c. Croazia della Corte europea dei diritti umani

Sara De Vido

Professoressa Associata di Diritto Internazionale, Università Ca’ Foscari di Venezia

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

L’obiettivo del presente contributo è di indagare sull’evoluzione della nozione “sfruttamento sessuale” dal punto di vista giuridico nella prassi internazionale ed europea, con specifico riguardo alla sentenza S.M. c. Croazia, decisa dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti umani il 25 giugno 2020. La sentenza propone una disarticolazione della nozione di sfruttamento sessuale a scopo di prostituzione da quella di tratta di esseri umani, per ricondurre entrambe nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 Cedu. Il contributo elaborerà infine una possibile definizione giuridica di sfruttamento sessuale, che tiene conto dell’elemento dell’assenza del consenso.

This Article aims at investigating the evolution of the concept “sexual exploitation” from a legal point of view in international and European practice. It specifically focuses on the judgment in the S.M. v. Croatia case, decided by the Grand Chamber of the European Court of Human Rights on 25 June 2020. In the judgment, sexual exploitation for the purpose of prostitution is disentangled from the concept of human trafficking, and both are deemed to fall under the scope of Article 4 ECHR. The Article will elaborate a possible legal notion of sexual exploitation, which takes into account the absence of consent.

Sommario

1. Introduzione. – 2. Gli strumenti giuridici internazionali e regionali contro la tratta di esseri umani alla luce della nozione di sfruttamento sessuale. – 2.1. Le prime convenzioni internazionali. – 2.2. Le convenzioni “moderne”: CEDAW, CRC e protocollo addizionale alla Convenzione delle NU sulla criminalità organizzata transnazionale. – 2.3. Gli strumenti regionali. – 3. Tentativi di definizione di sfruttamento sessuale. – 4. Lo sfruttamento sessuale quale fattispecie autonoma rispetto alla tratta di esseri umani. – 5. Sviluppi nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani. – 5.1. La pronuncia della prima sezione della Corte europea dei diritti umani nel caso S.M. c. Croazia: l’interpretazione estensiva dell’articolo 4 Cedu. – 5.2. La Grande Camera della Corte europea dei diritti umani nel caso S.M. c. Croazia: disarticolando la tratta di esseri umani dallo sfruttamento sessuale a scopo di prostituzione. – 6. Conclusioni.

Qualche riflessione sulla sentenza delle Sezioni Unite n. 12193 del 2019 in materia di maternità surrogata

Gabriella Luccioli

Già Presidente della Prima Sezione della Corte di Cassazione

(contributo pubblicato online first)

Abstract

L’autrice commenta la sentenza Cass., Sez. Un., 8 maggio 2019, n. 12193.

The Author analyses the judgment issued by the Italian Supreme Court, Plenary Session, on May 8th 2019, n. 12193.

Carcere e Antidiscriminazione. Prime prove di tutela dei diritti a fronte della (dimidiata) riforma dell’ordinamento penitenziario

Sofia Ciuffoletti

Borsista di ricerca in Filosofia del Diritto, Università di Firenze e ricercatrice Centro di Ricerca Interuniversitario ADIR

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

L’Autrice commenta l’Ordinanza Magistrato di Sorveglianza di Spoleto n. 2018/2407 del 18 dicembre 2018.

The author illustrates and comments on the judgement issued by the Magistrato di sorveglianza di Spoleto on Dec. 18th 2018, n. 2018/2407.

Sommario

1. Introduzione. – 2. Tutela antidiscriminatoria e imparzialità dell’amministrazione. – 3. Protezione e separazione: l’art. 14 Ord. penit. e le strategie amministrative di riduzione del rischio. – 4. Dall’isolamento protettivo individuale alle sezioni protette promiscue. – 5. Vulnerabilità in contesto. – 6. Sul concetto di promiscuità: dal problema alla soluzione e di nuovo al problema. – 7. Separazione, protezione e trattamento, una triade di difficile composizione. – 8. La discriminazione secondaria. – 9. Antidiscriminazione e dignità. – 10. Conclusione