Genitorialità e principio di uguaglianza: la via israeliana alla gestazione per altri

Elena Falletti

Ricercatrice di Diritto privato comparato, Università Carlo Cattaneo – LIUC

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Scopo del presente articolo è di analizzare la surrogacy law israeliana dalla genesi all’approvazione dell’Embryo Carrying Agreement Act 1996, e successive modifiche, fino ad oggi. Se in origine lo scopo della disciplina era di agevolare la trasmissione dell’identità ebraica, nel corso del tempo, dopo il duplice intervento della Corte Suprema israeliana, la surrogacy è stata resa accessibile anche alle coppie dello stesso sesso e ai singoli LGBTIQ+. Ciò ha rappresentato una svolta perché la Corte suprema israeliana pone sullo stesso piano, sotto il profilo della responsabilità verso il nuovo nato, chiunque decida di effettuare la scelta di diventare genitore, indipendentemente dal sesso, genere ovvero orientamento sessuale.

The aim of this article is to analyse Israeli surrogacy law from the genesis of the Embryo Carrying Agreement Act 1996 to the present day. While originally the purpose of this discipline focused on the transmission of the Jewish identity to descendants, over time, following the Israeli Supreme Court’s double intervention, surrogacy had also been made accessible to same-sex couples, and single LGBTIQ+. This represented a breakthrough because the Israeli Supreme Court placed on an equal level, from the point of view of responsibility towards the newborn, of anyone who decided to make the choice to become a parent, regardless of sex, gender or sexual orientation.

Sommario

1. Introduzione. – 2. Israele e la surrogacy: approccio religioso ovvero laico? – 3. La “Commissione Aloni”. – 4. L’approvazione dell’Embryo Carrying Agreement Law 1996. – 5. Il comitato per l’approvazione dei singoli agreement. – 6. L’approvazione dell’Egg Donation Act 2010. – 7. La surrogacy transfrontaliera e il riconoscimento interno della filiazione. – 8. La svolta giurisprudenziale della Corte Suprema di Israele. – 9. Sommarie conclusioni.

Maternità e surrogazione nel progetto di riforma nel Regno Unito: quando la volontà non basta

Marco Poli

Dottorando in Diritto, Persona e Mercato presso l’Università degli Studi di Torino e Research Associate presso la University of Antwerp

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Questo contributo riflette sul concetto giuridico di madre, analizzando la rilevanza dell’elemento biologico e dell’accordo nell’attribuzione della titolarità del rapporto di filiazione. Pratiche come la procreazione medicalmente assistita e la surrogazione di maternità, infatti, mettono in crisi la maternità ipso iure, tradizionalmente costruita sulla rassicurante regola del mater semper certa. La disciplina del new pathway, contenuta nella proposta di riforma in materia di surrogazione nel Regno Unito, sembra stravolgere ulteriormente tale scenario: il parto non è più criterio centrale per l’attribuzione della maternità e la volontà assume ab initio rilevanza costitutiva dello status genitoriale. Tale innovazione, sebbene a prima vista paia rivoluzionaria, resta in realtà nel solco della maternità unica ed escludente, permettendo alle Commissioni di non affrontare la questione relativa all’autonoma rilevanza della maternità biologica e sociopsicologica, che meglio permetterebbe di rappresentare la pluralità di soggetti coinvolti in una surrogazione di maternità.

This paper aims to provide a critical analysis of the legal concept of ‘mother’ in the UK lawscape, by investigating the influence of pregnancy and intention as factors on the attribution of motherhood. In the last decades, medically assisted reproduction and surrogacy have been challenging the common-law principle of mater semper certa est (the mother is always certain), but the recent UK proposal for surrogacy law reform seems to depart from it. In the new pathway, the intention of intended parents provides a means to address claims to legal parenthood at birth. By doing so, the Law Commissions have been willing to minimize the legal significance of childbirth. While at first glance the new pathway approach may appear as innovative, it rather sticks to the old path: motherhood remains exclusive, and by adopting the either/or approach it reinforces the idea that maternity and mothering are antagonist concepts.

Sommario

1. Introduzione. – 2. Maternità naturale e artificiale: unica e indisponibile. – 3. La surrogazione di maternità come eccezione alla maternità della gestante. – 3.1. Lo status filiationis nel panorama attuale. – 3.2. Lo status filiationis nel progetto di riforma. – 4. Genetiche e biologiche: la rilevanza delle origini nella costruzione di una maternità minore-centrica. – 4.1. Le soluzioni proposte. – 5. Una riforma disattesa: la riconferma della maternità escludente. – 6. Conclusioni: maternità biologica e maternità psicosociale, tra diritto alla vita privata e diritto alla vita familiare.

La maternità surrogata nel 2020: evoluzione del quadro normativo e sfide rimanenti

Kellen Trilha Schappo

Assegnista di ricerca, Università Bocconi

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

La maternità surrogata è una pratica vietata in Italia dalla legge del 19 febbraio 2004, n. 40. Dal momento, però, che anche gli aspiranti genitori che vivono in Italia possono accedere a un’offerta internazionale di servizi di maternità surrogata, questo divieto finisce per essere relativo. Negli ultimi vent’anni questa pratica si è diffusa esponenzialmente, grazie ad abili professionisti e agli sviluppi tecnologici che hanno facilitano le tecniche di riproduzione assistita e ridotto le distanze geografiche. Questo fenomeno sociale ha spinto l’evoluzione del quadro giuridico in cui si svolgono gli accordi internazionali di maternità surrogata. In questo ambito il diritto internazionale privato, in prima linea nel recepire gli effetti di atti e norme stranieri, si trova immediatamente coinvolto. Questo articolo si pone come obiettivo quello di osservare in che modo il diritto si è adattato a tale cambiamento.

Surrogacy is a forbidden practice in Italy, but the possible access to an international offer of surrogacy services relativizes this prohibition. Il the past twenty years, this practice spread exponentially, with the help of skilful entrepreneurs and technological developments that facilitated assisted reproduction and narrowed distances between States. This phenomenon also pushed for an evolution of the normative framework in which international surrogacy agreements take place. Within this context, private international law techniques are at the forefront, since they determine the conditions under which foreign acts and norms are welcomed within the legal system. This article aims at observing how legal solutions evolve in order to adapt to this challenging social context.

Sommario

1. Introduzione. – 2. La maternità surrogata in Italia. – 3. I problemi del passato: cittadinanza e status filiationis. – 4. I problemi del futuro: diritti delle surrogate e benessere del bambino. – 5. Conclusione.


Qualche riflessione sulla sentenza delle Sezioni Unite n. 12193 del 2019 in materia di maternità surrogata

Gabriella Luccioli

Già Presidente della Prima Sezione della Corte di Cassazione

(contributo pubblicato online first)

Abstract

L’autrice commenta la sentenza Cass., Sez. Un., 8 maggio 2019, n. 12193.

The Author analyses the judgment issued by the Italian Supreme Court, Plenary Session, on May 8th 2019, n. 12193.

I due padri tra ordinanza di rimessione e sezioni unite della Cassazione

Massimo Dogliotti

Magistrato della Corte di Cassazione e Professore di Diritto di Famiglia, Università degli Studi di Genova

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

L’Autore commenta la sentenza in cui la Cassazione a sezioni unite (Cass. s.u. 8 maggio 2019, n. 12193) ha giudicato su una coppia maschile (i “due padri”) che avevano chiesto la trascrizione in Italia di un provvedimento del giudice canadese con cui si affermava la genitorialità di entrambi rispetto ad un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata. L’Autore si sofferma, in particolare, sull’impiego contraddittorio dell’istituto dell’ordine pubblico operato da parte delle sezioni unite per motivare il diniego della trascrizione.

The Author provides a comment on the decision issued by the Italian Court of Cassation on May 8th 2019, n. 12193. The case concerns a male couple who had requested the transcription in Italy of a Canadian judge’s order stating the parenting of both of them with respect to a child born abroad through surrogacy. The author dwells particularly on how contradictory was the reference to the public policy clause made by the Court to justify the refusal of the transcription.

Sommario

1. I precedenti. – 2. Sezioni semplici e sezioni unite. – 3. Carenza di giurisdizione? – 4. Ordine pubblico internazionale. – 5. Due padri e due madri.

Ordine pubblico e gestazione per sostituzione. Nota a Cass. Sez. Un. 12193/2019

Vincenzo Barba

Professore Ordinario di Diritto Privato, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il saggio commenta la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione in materia di gestazione per sostituzione, cercando di individuare i punti di forza e di debolezza di questa decisione. Costituisce l’occasione per una riflessione sia sul concetto di ordine pubblico internazionale, sia sul tema della gestazione per sostituzione. Nel saggio si contesta la idea che il miglior interesse del minore possa essere -come dice la Cassazione- un contro-limite dell’ordine pubblico internazionale, dal momento che l’ultimo e il primo debbono compenetrarsi e non giustapporsi. Si contesta la idea della Cassazione secondo cui la gestazione per sostituzione è sempre contraria all’ordine pubblico internazionale e che non sia non è possibile un bilanciamento con il miglior interesse del minore, che sarebbe stato compiuto dal legislatore. Si contesta, anche, più in generale, la idea che la gestazione per sostituzione sia sempre e aprioristicamente contraria all’ordine pubblico internazionale, dal momento che si tratta di fenomeno molto complesso che richiede una valutazione molto attenta dei singoli interessi, specie quando si tratti di una gestazione per sostituzione ispirata alla solidarietà gratuita.

The essay comments on the decision of the United Sections of the Cassation on the matter of gestation by substitution, trying to identify the strengths and weaknesses of this decision, offering a more general interpretation of this phenomenon in the Italian legal system. It is the occasion for a reflection both on the concept of international public order and on the gestation by substitution. The essay contests the idea that the best interest of the minor can be – as the Cassation says – a counter-limit of the international public order, since the last and the first must interpenetrate and not juxtapose. The idea of the Supreme Court according to which the gestation by substitution is always contrary to the international public order is disputed and it is not possible a balance with the best interest of the minor, which would have been made by the legislator. The idea that gestation by substitution is always and a priori contrary to international public order is also disputed, more generally, since it is a very complex phenomenon that requires a very careful evaluation of individual interests, especially when it comes to of a gestation for replacement inspired by free solidarity.

Sommario

1. La sentenza delle Sezioni Unite 12193/2019 e il possibile paradosso. – 2. La clausola generale di ordine pubblico internazionale. – 2.1 Normatività della clausola generale di ordine pubblico. – 2.2. Segue: dalla legge al diritto. – 2.3. Funzione assiologica e di controllo. – 3. Ordine pubblico e miglior interesse del minore. – 4. Cenni alla gestazione per sostituzione.