Ludovica Poli
Professoressa Associata di Diritto internazionale, Università di Torino
(Contributo pubblicato online first)
Abstract
Il contributo considera la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di gestazione per altre/i (GPA) e, individuati i tre essenziali principi definiti sin dalle prime decisioni, ne valuta l’applicazione più recente. I casi portati all’attenzione della Corte hanno offerto l’occasione di precisare le nozioni di ‘vita privata’ e di ‘vita familiare’ garantite dall’art. 8 Cedu e confermare la centralità, nella tutela del nato da GPA, del riconoscimento giuridico del legame genetico con il padre d’intenzione. Benché le ragioni dell’insistenza sull’aspetto biologico ben si comprendano alla luce della giurisprudenza Edu in materia di diritto alle origini, tale approccio palesa diversi limiti, ponendo in secondo piano vincoli personali di natura diversa da quella biologica (es. relazioni basate sulla cura) e condizionandone la tutela al riconoscimento giuridico del legame genetico del bambino con almeno uno dei due genitori d’intenzione. Nelle coppie eterosessuali, la posizione della madre d’intenzione appare sempre subordinata a quella del padre d’intenzione, anche nelle ipotesi in cui la stessa fornisca parte del patrimonio genetico nella procedura di GPA.
This article analyses the case-law of the European Court of Human Rights on surrogacy. It identifies three essential principles established in the earliest decisions and evaluates their most recent application. The cases considered by the Court provided an opportunity to clarify the notions of ‘private life’ and ‘family life’ guaranteed by Article 8 of the ECHR and to confirm the relevance, in the protection of children born through surrogacy, of a legal recognition of the genetic link with the intended father. Although the reasons for the emphasis posed on such element are to be understood in light of ECtHR’s case law on the right to origins, this approach reveals several limitations, overshadowing personal ties of a nature other than biological (e.g., relationships based on care) and making its protection conditional upon the legal recognition of the child’s genetic link with at least one of the intended parents. In heterosexual couples, the position of the intended mother always appears subordinate to that of the intended father, even in cases where she provides part genetic material in the surrogacy procedure.
Sommario
1. Introduzione. – 2. La genitorialità nell’era della GPA: ‘mater (in)certa est’. – 3. I tre principi cardine della giurisprudenza Edu in materia di GPA. – 4. Distinzione tra la posizione dei genitori d’intenzione e dei nati da GPA e interpretazione delle nozioni di ‘vita familiare’ e ‘vita privata’ ai sensi dell’art. 8 Cedu. – 4.1 Elementi atti ad individuare la sussistenza di una ‘vita familiare’ tra genitori di intenzione e nati da GPA e ruolo delle autorità nazionali. – 4.2 Tutela della vita privata (e familiare) del bambino e significato della cura. – 5. Ragioni e limiti della rilevanza del dato genetico come parametro per la definizione di un interesse al riconoscimento del legame di filiazione – 6. La madre d’intenzione e l’inversione della presunzione di genitorialità. – 7. Riflessioni conclusive.
