Sui “venuti al mondo” grazie alla surrogazione di maternità, la Corte Edu supporta le Sezioni unite, ma delude (comprensibilmente) qualche aspettativa. Osservazioni a partire dalla sentenza C. c. Italia

Cristina Luzzi

Assegnista di ricerca in diritto costituzionale, Università di Pisa

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Con la sentenza C. c. Italia, la Corte Edu conferma l’idoneità dell’adozione in casi particolari a garantire, tempestivamente ed effettivamente, il diritto dei bambini nati grazie alla surrogazione di maternità al riconoscimento del rapporto di filiazione con il padre o la madre sociali, supportando così anche l’orientamento delle Sezioni unite sul punto. Inoltre, l’assenza di profili di novità della decisione conferma la perdurante primazia assunta in sede convenzionale dal legame biologico nella costruzione delle relazioni genitoriali, nonché la capacità dell’adozione in casi particolari di conciliare il divieto interno di surrogazione di maternità, e la dignità da quest’ultimo presidiata, con il diritto dei bambini a essere riconosciuti figli dei propri genitori solo sociali.

In C. v. Italy, the ECHR ruled that the Italian mechanism “special cases adoption” is suitable to guarantee in a prompt and effective manner the right of children born through a gestational surrogacy arrangement abroad to establish legally recognised filiation with their intended parents. The ECHR thus supported the previous decision of the Italian Court of Cassation, Plenary Assembly, on this issue. Moreover, in the analysed judgment, the ECHR confirmed biological ties relevance in the construction of parental relationships, as well as the ability of special cases of adoption to balance the domestic ban of surrogacy with the right of children to be recognized by their intended parents

Sommario

1. La complessità del panorama giurisprudenziale interno a proposito dello status filiationis dei bambini nati attraverso la surrogazione di maternità.– 2. Il diritto del minore all’identità personale tra possibili drammaticità della prassi e doverosi meccanismi di tutela effectifs e cèleres. – 3. All’origine di tutto: la surrogazione di maternità quale nodo irrisolto (o irrisolvibile?) anche a Strasburgo.

La nuova incriminazione della gestazione per altri. Problematiche definitorie e interpretative

Fabrizio Filice

Giudice del Tribunale di Milano

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

La controversa fattispecie incriminatrice che prevede la punibilità con la reclusione della maternità surrogata, anche se realizzata interamente all’estero, non costituisce un’ipotesi di crimine internazionale soggetto a giurisdizione universale. La normativa italiana non considera la necessità, imposta dalla Corte europea dei diritti umani, di accertare che vi sia stato effettivamente uno sfruttamento delle donne e di assicurare sempre la salvaguardia dei legami parentali tra genitore intenzionale e figlio nato da maternità surrogata.

The controversial criminal law under which surrogacy, even if carried out entirely abroad, will be punishable by jail, is not an international “core crime”, as such submitted to the universal criminal jurisdiction. Italian legal system does not consider the necessity, given by ECHR, to go over the cases in which there was exploitation of women, and to ensure, anyway, the preservation of the family ties between the minor and the intentional parent.

Sommario

1. Introduzione – 2. Che cos’è un reato universale? – 3. La giurisdizione extraterritoriale – 4. La finalità interpretativa dell’intervento legislativo – 5. Conclusioni.

Vittimizzazione secondaria: proliferazione di un fenomeno contrario ai diritti umani

Giorgia Beninati

Dottoressa in Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Nella sentenza in commento, la Corte europea dei diritti umani ha condannato lo Stato italiano per la violazione dell’art. 8 della Convenzione, volto alla tutela della vita privata e familiare. Nel caso specifico, il giudice ha dovuto pronunciarsi sulla delicata questione che sorge nel momento in cui, verificatosi un contrasto tra l’interesse della prole e quello dei genitori, si renda necessario l’equo bilanciamento degli stessi. La sentenza pur occupandosi, principalmente, della composizione tra l’interesse superiore del minore e la bigenitorialità, offre spunti di riflessione con riguardo ad una serie di ulteriori tematiche, quali la vittimizzazione secondaria, gli strumenti di contrasto alla stessa e le falle sistemiche che ne hanno favorito l’allarmante diffusione.

In the decision under review, the European Court of Human Rights condemned Italy for the violation of art. 8 ECHR, which protects private and family life. In this particular case, the court had to rule on the sensitive issue that arises when a clash between the interests of the offspring and the parents has occurred and it becomes necessary to fairly balance them. The ruling, while mainly dealing with the composition between the best interests of the child and the issue of bi-parenting, offers insights with regard to a number of additional matters, such as the secondary victimization, the means to combat it and the systemic flaws that have fostered its alarming spread.

Sommario

1. Il caso e la vittimizzazione secondaria: riscontro concreto. – 2. Strumenti di contrasto al fenomeno: efficacia reale o mero proclama? – 3. Interesse superiore del minore: un diritto sostanziale, un principio giuridico e una regola procedurale. – 4. Consulenza tecnica unica: il grimaldello che ha favorito l’accesso della sindrome di alienazione parentale nelle aule giudiziarie. – 5. Un rinnovato sguardo alla sentenza della Corte: considerazioni conclusive.


“Only the beginning”? L’impatto della sentenza della Corte Edu Semenya v. Switzerland sui diritti umani in prospettiva di genere nella governance sportiva

Carla Maria Reale

Assegnista di ricerca, Università degli Studi di Genova

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

La sentenza Semenya v. Switzerland della Corte europea dei diritti umani offre numerosi spunti di riflessione per ragionare sul rapporto fra Lex sportiva, tutela e garanzia dei diritti umani e discriminazioni di genere. Ripercorrendo la vicenda di Semenya, verranno discussi i punti principali della sentenza evidenziandone punti di forza ed eventuali criticità, per poi soffermarsi sul possibile impatto che questa potrebbe avere nel futuro della governance dello sport.

The decision Semenya v. Switzerland of the European Court of Human Rights offers many insights into the relationship between the Lex sportiva, the protection and guarantee of human rights and gender discrimination. The article will look back at the Semenya case and discuss the main points of the ruling, highlighting its strengths and possible critical aspects. In the final part the focus will be on the possible impact the decision could have on the future of sports governance.

Sommario

1. Introduzione. – 2. La vicenda umana, sportiva e giudiziale di Semenya. –  2.1. Semenya e la lunga ombra del sex testing nelle competizioni agonistiche femminili. – 2.2. Il regolamento della World Athletics per l’accesso alle competizioni delle donne con iperandrogenismo del 2011 e la controversia Chand. –  2.3.   Il regolamento della World Athletics del 2018 e la sua impugnazione da parte di Semenya. – 3. Semenya v. Switzerland: i punti salienti della decisione. – 3.1. La questione della competenza e l’applicazione dei diritti umani da parte degli organi sportivi di giustizia. – 3.2. Sulla violazione dell’art. 14 in combinato disposto con l’art. 8 della Convenzione. – 3.3. Sulla violazione dell’art. 13 della Convenzione. – 3.4. Sulla (non) violazione dell’art. 3 della Convenzione. – 4. Annotazioni: lo sport e la tutela dei diritti umani. – 5. Annotazioni critiche: Lo sport e la dimensione delle discriminazioni basate su genere/caratteristiche sessuali. – 6. Alcune riflessioni conclusive.

L’adottato in casi particolari e l’unicità dello stato di figlio: riflessi sistematici del tramonto di un dogma

Federico Azzarri

Professore associato di Diritto Privato, Università di Pisa

(contributo pubblicato online first)

Abstract

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle norme che escludevano che l’adozione in casi particolari determinasse l’insorgenza di rapporti di parentela tra l’adottato e i parenti dell’adottante. La condivisibile decisione, abbattendo la più significativa differenza tra la condizione giuridica dell’adottato con adozione piena e quella dell’adottato con adozione semplice, reca un importante contributo di effettività al principio dell’unicità dello stato di figlio, imponendo altresì di rimeditare alcuni aspetti tipici dell’adozione in casi particolari che non appaiono più in linea con l’innovazione impressa dalla Consulta all’istituto. Al contempo, il nuovo regime dell’adozione semplice si rivela maggiormente garantista anche nei confronti dei minori nati all’estero da gestazione per altri il cui rapporto di filiazione col genitore non biologico non possa essere riconosciuto in Italia in ragione dell’asserita contrarietà all’ordine pubblico del relativo atto di nascita. Tuttavia, sul punto, non persuadono le ragioni che hanno ancora recentemente indotto le Sezioni Unite a ribadire il diniego alla trascrizione del provvedimento straniero costitutivo dello status di questi minori.

The Constitutional Court declared the invalidity of the provisions which denied the kinship between the child adopted “under special circumstances” and the relatives of the adopter. According to the Court, these children have the status of a son or a daughter, therefore they cannot be deprived of the family ties with the other family members without disregarding their identity. In fact, after the filiation reform, kinship relationships with relatives of both parents are guaranteed on equal terms to all children. The judgment, overcoming the most important difference between the full adoption and the adoption in special cases, has substantial consequences on the inheritance law; moreover, it points out some inconsistencies of the system of the adoption introduced by the Law 184/1983. Eventually, the judgement also improves the status of the children born abroad through surrogacy and then adopted in Italy by the non-biological parent. Nevertheless, it does not persuade the refusal of the Italian legal system (confirmed by the United Chambers of the Supreme Court) to recognize the filiation ties constituted by the foreign law towards the intended parent.

Sommario

1. La parentela dell’adottato in casi particolari nell’orizzonte della sentenza della Corte costituzionale n. 79/2022. – 2. Status e reti parentali. – 3. Lo status dell’adottato in casi particolari e l’irragionevole privazione della parentela con la famiglia dell’adottante. – 4. L’inidoneità delle residue divergenze tra adozione semplice e adozione piena a intaccare lo status dell’adottato in casi particolari. – 5. Il tramonto del dogma dell’esclusività dell’appartenenza familiare… – 6. …e di altri dogmi del diritto delle adozioni. – 7. Adozione in casi particolari e diritto ereditario. – 8.  La controversa revocabilità dell’adozione in casi particolari. – 9.  Il consenso all’adozione in casi particolari del genitore legale. – 10. Le persistenti obiezioni al mancato riconoscimento dello status dei nati da gestazione per altri (anche all’indomani di Cass., Sez. Un., 38162/2022). – 11. (Segue) La tutela convergente del diritto (del minore) allo status e del diritto (dei genitori) all’autodeterminazione riproduttiva.

“Un affare non solo di donne”: la sentenza Dobbs v. Jackson (2022) e la Costituzione “pietrificata”

Paolo Veronesi

Professore Ordinario di diritto costituzionale, Università di Ferrara

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Nell’articolo si esamina la sentenza Dobbs della Supreme Court statunitense in materia di aborto, mettendone in luce il particolare approccio all’interpretazione costituzionale di stampo originalista, le controindicazioni di una simile scelta e le conseguenze che ne necessariamente deriveranno (al di là del ribaltamento dello stare decisis di cui alla celebre sentenza Roe del 1973 e seguenti).

The article examines the U.S. Supreme Court’s Dobbs ruling on abortion, highlighting its particular originalist approach to constitutional interpretation, the contraindications of such a choice, and the consequences that will necessarily follow (beyond the reversal of stare decisis referred to in the 1973 Roe famous ruling and following).

Sommario

1. Quando è la composizione di un organo di garanzia a costituire un problema. – 2. L’aborto: una questione solo di competenze? – 3. C’è originalismo e originalismo… 4. Una scelta interpretativa poco consona alla mission della Costituzione. – 5. Segue: un esperimento “sul campo”. – 6. Dietro l’angolo: un attacco a tanti diritti. – 7. Segue: le conseguenze per tutti (e non solo per le donne). – 8. Una decisione nient’affatto neutrale. – 9. Una Supreme Court delegittimata e dalla giurisprudenza ormai inaffidabile.

Una marcia indietro lunga cinquant’anni: la sentenza della Corte Suprema americana Dobbs v. Jackson in tema di aborto

Elena Falletti

Ricercatrice di diritto privato comparato presso Università Carlo Cattaneo, LIUC

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Lo scopo dell’articolo è di analizzare il contesto e i contenuti della sentenza della Corte Suprema statunitense Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization che ha effettuato l’overruling dei precedenti federali Roe v. Wade e Planned Parenthood v. Casey negando la copertura della Costituzione e del Bill of Rights sugli abortion rights. In particolare viene enucleato il rapporto tra la dottrina dell’incorporation e quella della lettura originalista del testo costituzionale, per proseguire nell’indagine delle diverse opinioni depositate dai Supremi e verificare la ricostruzione del quadro giuridico statunitense in vigore successivamente alla emanazione della decisione Dobbs. Infine vengono elaborate alcune riflessioni comparatistiche in relazione con l’ordinamento italiano in materia.

This article aims to analyse the context and contents of the US Supreme Court’s decision Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization. This ruling overruled the federal precedents Roe v. Wade and Planned Parenthood v. Casey refusing the Constitution and Bill of Rights coverage on abortion rights. In particular, this article focuses on the relationship between the interpretation of the incorporation doctrine and the originalist one of the American Constitution. It continues investigating the opinions filed by the Supreme Court Justices and verifying the US legal framework in force after the Dobbs decision has been delivered. Finally, some comparative reflections are elaborated on the Italian legal system on this subject.

Sommario

1. Introduzione: una decisione con valenza extragiuridica. 2. Il possibile passaggio di consegne tra la dottrina dell’incorporation e la dottrina originalista. 3. History and/or Law? La visione di retroguardia della majority opinion. 4. Gli alfieri del nuovo corso: le concurring opinion dei Justice Thomas, Kavanaugh e Roberts. 5. L’arrocco dei Justice dissidenti Breyer, Kagan e Sotomayor. 6. L’intricato mosaico normativo post-Dobbs v. Jackson e la risposta del corpo elettorale. 7. Conclusioni.

Diffamazione e hate speech: quando il giudizio non è meramente critico ma discriminatorio in ragione dell’orientamento sessuale

Antonella Madeo

Professoressa associata di Diritto penale, Università degli studi di Genova

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Nella sentenza in esame, Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ud. 28 aprile-dep. 5 luglio 2022, n. 25759, la Cassazione affronta un tema classico: i confini tra esercizio del diritto di critica e diffamazione. Il caso, peraltro, presenta una peculiarità che, a quanto ci consta, non ha precedenti: il giudizio critico su cui verte la vicenda appare discriminatorio in ragione dell’orientamento sessuale del destinatario. Esso è rivolto, infatti, ad un’associazione in ragione delle sue finalità statutarie, rappresentate dalla lotta contro le discriminazioni e dalla promozione dell’inclusione sociale delle persone omossessuali. Il pregio della pronuncia è avere attribuito per la prima volta al giudizio diffamatorio discriminatorio valenza di hate speech, sulla falsariga dell’orientamento della giurisprudenza europea, nonché avere sottolineato la rilevanza dell’attualità del fatto oggetto di critica ai fini della pertinenza.

In the decision, Italian Court of Cassation, fifth criminal section, hearing on April 28th published on July 5th 2022, no. 25759, the Cassation deals with a classic theme: the boundaries between the exercise of the right to criticize and defamation. The case, moreover, presents a peculiarity which, as far as we know, is unprecedented: the critical judgment on which the story relates appears to be discriminatory due to the sexual orientation of the addressee. In fact, it is addressed to an association due to its statutory purposes, represented by the fight against discrimination and the promotion of the social inclusion of homosexual people. The merit of the decision is to have attributed for the first time to the discriminatory defamatory judgment the value of hate speech, according to the European case-law, as well as to have underlined the relevance of the actuality of the fact object of criticism for the purposes of pertinence.

Sommario

1. Il fatto. – 2. La vicenda giudiziaria. – 3. I requisiti per l’esercizio legittimo del diritto di cronaca, di critica, di satira. – 4. Le argomentazioni della Cassazione. – 4.1. Sulla veridicità del nucleo fattuale. – 4.2. Sull’attualità qualificante l’interesse pubblico. – 4.3. Sulla qualificazione del giudizio dissenziente come critica politica. – 4.4. L’intento, il contenuto e la forma discriminatoria: gli estremi dello hate speech. – 4.5. Sul limite della continenza. – 5. Osservazioni conclusive.

Status personali e libertà di circolazione delle persone minori d’età: la Corte di giustizia amplia la tutela del diritto alla vita familiare

Caterina Murgo

Professoressa Associata di Diritto privato, Università di Pisa

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il lavoro si sofferma su una vicenda caratterizzata dalla omogenitorialità al femminile, sulla quale, successivamente alle conclusioni rese dall’avvocato generale, si è pronunciata la Corte di giustizia.

The paper is about a rule of the European court of justice, due to a homosexual female couple and the birth card of the daughter born in Spain. The court admits the right to moving on of the child through the European countries within her parents as a fundamental right of the European citizens.

Sommario

1. Rapporti familiari e circolazione nell’Unione europea. – 2. Esercizio dei diritti nell’Unione e relazioni familiari. – 3. Intervento statale, discrezionalità e principio di proporzionalità. – 4. L’interesse del minore, tra limiti e controlimiti per un tentativo di armonizzazione.

Il diritto all’interruzione di gravidanza nell’ordinamento statunitense, con innovativi e controversi profili processuali. Le leggi del Texas e del Mississippi al vaglio della Corte Suprema

Dimitri Girotto

Professore associato di Diritto Costituzionale, Università di Udine

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

L’articolo prende in esame due casi giudiziari pendenti davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti, nei quali vengono in rilievo le discipline legislative dell’interruzione di gravidanza, rispettivamente del Texas e del Mississippi. I casi mettono in evidenza muovi profili di carattere processuale e sostanziale, inducendo il dubbio sulla tenuta dei fondamentali precedenti della Corte in materia, Roe v. Wade e Planet Parenthood of Pennsylvania v. Casey.

The article examines two cases pending before the US Supreme Court, dealing with two abortion laws passed in Texas and Mississippi. New procedural and substantive elements arise, putting fundamental judicial precedents, such as Roe v. Wade and Planet Parenthood of Pennsylvania v. Casey, at risk of being overruled.

Sommario

1. Considerazioni introduttive. – 2. La legge del Texas e i tentativi di pre-enforcement challenge. – 3. La pronuncia della Corte Suprema sulle questioni concernenti il diritto ad agire in giudizio. – 4. Ulteriori tentativi di pre-enforcement challenge della SB 8. – 5. La legge dello Stato del Mississippi. Considerazioni conclusive.