Prime note sulla riforma costituzionale francese in tema di interruzione di gravidanza. C’è più di un oceano a separare Parigi da Washington

Francesca Rescigno

Professoressa associata di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Bologna

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

L’occasione per questa breve riflessione è fornita dalla recentissima riforma costituzionale francese con cui è stato inserito nell’articolo 34 il diritto all’interruzione di gravidanza. Questa modifica, dal forte significato simbolico, pone la Francia tra i Paesi maggiormente garantisti rispetto all’autodeterminazione femminile. La riflessione pone a confronto l’esperienza francese con quanto avvenuto negli Stati Uniti che con la sentenza Dobbs del giugno 2022 hanno compiuto un pericoloso passo indietro in materia di interruzione di gravidanza mettendo a rischio la salute psico-fisica delle donne. Due approcci e due modi di “utilizzare” la garanzia costituzionale molto diversi. Non si può che auspicare che ad imporsi sia il modello francese, interprete fedele della dignità di tutte le donne.

The occasion for this brief reflection is provided by the very recent French constitutional reform by which the right to the termination of pregnancy was included in Article 34. This change, which has a strong symbolic significance, places France among the most protective countries with respect to women’s self-determination. The reflection compares the French experience with what happened in the United States, which, with the Dobbs ruling of June 2022, took a dangerous step backward in the area of pregnancy termination, putting women’s mental and physical health at risk. Two very different approaches and two very different ways of “using” the constitutional guarantee. One can only hope that the French model, faithful interpreter of the dignity of all women, will prevail

Pensieri e nodi sul filo della lettura di Dare la vita di Michela Murgia

Barbara Pezzini

Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale, Università di Bergamo

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Libro postumo di Michela Murgia, “Dare la vita” è un libro che interroga il ruolo della madre: con l’urgenza dell’autrice di parlare della propria maternità d’anima, di intenzione, senza gravidanza, scelta nella costruzione di relazioni con un’esplicita progettualità anti-normativa (che dice con il nome di famiglia queer), e trovando nella propria esperienza alimento e fondamento per tornare a parlare di GPA (la gravidanza che a Murgia appare senza maternità). In una sorta di dialogo a distanza, nella sua lettura del libro Barbara Pezzini si lascia interrogare dalle parole di Murgia, attraversando i nodi che incontra sul filo della lettura e rilanciandone gli interrogativi. Dal nodo lieve dello schwa, al nodo greve della morte; dai nodi del denaro, del diritto, del sangue e la tecnologia, al nodo della gravidanza, che è il nodo della madre. La gravidanza, nel dare la vita, «è» maternità: nel senso che non è altro, non è estranea alla maternità, per quanto la maternità sia anche altro, tutto l’altro che sta nella genitorialità (quando dare la vita vuol dire accompagnare un nuovo essere umano venuto al mondo).

“Dare la vita”, Michela Murgia’s posthumous book, is a book that questions the role of the mother. A book in which we find Murgia’s urgency to talk about her own being mother “of soul”, mother without pregnancy, choosing to build relationships with an explicit anti-normative project (what she names “queer family”); a personal experience that becomes nourishment and foundation to address the topic of GPA once again (the pregnancy – that appears to Murgia – without maternity). In this article, in a kind of remote dialogue, Barbara Pezzini lets herself be questioned by Murgia’s words, going through the knots that emerge from reading and relaunching the questions they raise. From the light knot of the schwa, to the heavy knot of death; from the knots of money, law, blood and technology, to the knot of pregnancy, which is the knot of the mother: pregnancy, in giving life, «is» motherhood, meaning that pregnancy is not something else, it is not foreign to motherhood, although motherhood is also something else, the whole “else” that lies in parenthood (when giving life means accompanying a new being who has come into the world).

Sommario

1. Il libro. – 2. Contrasti di lettura. – 3. Nodi sul filo della lettura: la morte.– 4. La gravidanza, o il nodo della madre. – 5. La tecnologia, il sangue, il denaro. – 6. Il nodo del diritto. – 7. Il nodo dello schwa.

Maternità surrogata come reato “universale”: considerazioni di diritto internazionale e dell’Unione europea

Carmelo Danisi

Ricercatore senior (RTDb) di Diritto Internazionale, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Con la modifica al divieto di maternità surrogata, approvata dalla Camera dei Deputati nel luglio 2023, l’Italia intende prevedere la maternità surrogata come reato (quasi) “universale”. Considerati i profili di novità che tale sviluppo normativo comporta, questo contributo propone un primo esame delle sue potenziali implicazioni per la tutela che si è progressivamente riconosciuta in ambito europeo, direttamente e indirettamente, a coloro che ricorrono alla gestazione per altre persone (GPA) all’estero. A tal fine, due premesse sono essenziali. In primo luogo, da un punto di vista terminologico, l’identificazione stessa del nuovo reato come “universale” appare non corretta nel quadro del diritto internazionale. In secondo luogo, la persistenza di una visione, alquanto stereotipata, della GPA come pratica non conforme ai diritti umani e su cui sembra basarsi l’intervento legislativo italiano è problematica e non supportata dalle uniche raccomandazioni sul tema adottate nell’ambito delle Nazioni Unite. Alla luce di tali premesse, il contributo analizza le garanzie emerse a livello di Consiglio d’Europa, con particolare riferimento alla Convenzione europea dei diritti umani e al margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati contraenti dalla Corte europea dei diritti umani, per soffermarsi poi sulle tutele offerte dal diritto dell’Unione, posto che un reato in materia di GPA, come proposto in Italia, sembra avere implicazioni sull’esercizio delle libertà fondamentali dell’Unione e sulla cooperazione penale tra gli Stati membri. Sotto tutti i profili presi in esame, il contributo solleva seri dubbi sul fatto che un divieto di GPA di più ampia portata, volto a perseguire i cittadini italiani che vi ricorrono all’estero, possa realmente modificare il tipo di bilanciamento di interessi che si è affermato, a livello europeo, a tutela di tutti i soggetti coinvolti.

With the latest amendment to the law regulating surrogacy, which was approved by one of the Chambers of the Italian Parliament in July 2023, Italy intends to criminalize surrogacy as a (quasi) ‘universal’ crime. This contribution aims to explore the potential implications of this legislative development for the international obligations of Italy and the protection to be granted, both directly and indirectly, to people resorting to surrogacy abroad. To this end, the contribution starts with some preliminary remarks. Firstly, the classification of surrogacy as a ‘universal’ crime is inaccurate under international law. Secondly, the enduring and stereotypical notion of surrogacy as a violation of human rights appears problematic and needs to be reconsidered in light of the recommendations released at the United Nations. Against this backdrop, the contribution examines the legal safeguards that have emerged in relation to surrogacy in the context of the Council of Europe, with specific reference to the European Convention on Human Rights and the doctrine of the margin of appreciation granted to Contracting States by the European Court of Human Rights. The contribution then briefly analyses the protection provided by EU law. It starts from the observation that the Italian extended ban on surrogacy may have implications for the exercise of EU fundamental freedoms and evaluates what impact it has in the context of the current judicial cooperation between Member States in criminal matters. In the end, the contribution raises considerable doubts as to whether the far-reaching ban on surrogacy that Italy aims to introduce can alter the difficult balance of competing interests that has progressively crystallised, at the European level, to protect the rights of all people involved.

Sommario


1. Introduzione. – 2. Uno stereotipo (difficile) da superare: la presunta incompatibilità tra GPA e diritti umani. – 3. Reato “universale” e tutele previste dalla Convenzione europea dei diritti umani. – 4. Brevi riflessioni su rato “universale” e garanzie previste dal diritto Ue. – 5. Osservazioni conclusive.

La rana che voleva farsi bue e il reato di surrogazione di maternità che voleva farsi universale

Antonio Vallini

Professore ordinario di diritto penale, Università di Pisa

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

La proposta, già approvata in un ramo del Parlamento, di rendere punibile il cittadino italiano che realizzi all’estero una surrogazione di maternità – anche se non presente sul territorio dello Stato – è intesa a ridurre e semplificare le ordinarie condizioni di estensione della legge penale nello spazio, determinando un regime derogatorio in malam partem fondamentalmente irragionevole. Questa dilatazione geografica aggrava i già notevoli problemi di determinatezza della fattispecie, e può porsi in contrasto con i principi di legalità nonché con la funzione rieducativa della pena, nella misura in cui pretende di imporre una (opinabile) scelta etico-penale italiana entro contesti socio-giuridici che non la condividono affatto. Nello studio si sondano, dunque, possibili rimedi, sia in chiave ermeneutica che in funzione di eventuali questioni di costituzionalità, con riferimento ad es. alla pretesa della doppia incriminazione, o a interpretazioni riduttive del tipo criminoso, alcune capaci persino di escludere gli aspiranti genitori dal novero dei soggetti punibili.

The legislative proposal, already approved in one chamber of Parliament, to make liable to criminal prosecution an Italian citizen who performs a surrogacy abroad – even if he is not present on the territory of the State – aims to reduce and simplify the ordinary conditions for the extension of the Italian criminal law in space, resulting in a fundamentally unreasonable derogatory regime in malam partem. This geographical dilatation aggravates the already considerable problems of legal certainty caused by the Italian offence, and may be at odds with the principles of legality as well as with the re-educative function of punishment, insofar as it claims to impose a (questionable) Italian ethical-penal choice within socio-legal contexts that do not agree with it at all. Therefore, in this paper possible remedies are explored, both from an interpretative point of view and in relation to possible questions of constitutional legitimacy, e.g. with reference to the claim of a dual criminality check, or to reductive interpretations of the crime, some even capable of excluding intended parents from the list of punishable perpetrators.

Sommario

Nel laboratorio di una clausola di diritto penale transnazionale. – 2. De iure condito: la atipicità, all’estero, dei delitti di alterazione di stato e falso documentale… – 3. …e l’ardua estensione della legge penale italiana a fatti tipici di surrogazione realizzati all’estero. – 3.1. Il controverso e paralizzante requisito della doppia incriminazione. – 3.2. Il fatto commesso all’estero da cittadino italiano e il rilievo della esistenza, e cittadinanza, del soggetto passivo. – 3.3. L’irrilevanza a priori del fatto commesso all’estero da cittadino straniero. – 4. De iure condendo: gli effetti attesi in punto di estensione dell’incriminazione nello spazio. – 5. Il dubbio superamento del criterio della doppia incriminazione, tra legalità, funzione rieducativa della pena, logiche di un biodiritto laico e pluralista. – 5.1. Confermea contrario exartt. 7 e 8 c.p. – 6. I limiti del fatto tipico rispetto ai soggetti attivi e alle pratiche vietate. – 7. Possibili questioni di costituzionalità. – 8. Osservazioni conclusive.

Sui “venuti al mondo” grazie alla surrogazione di maternità, la Corte Edu supporta le Sezioni unite, ma delude (comprensibilmente) qualche aspettativa. Osservazioni a partire dalla sentenza C. c. Italia

Cristina Luzzi

Assegnista di ricerca in diritto costituzionale, Università di Pisa

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Con la sentenza C. c. Italia, la Corte Edu conferma l’idoneità dell’adozione in casi particolari a garantire, tempestivamente ed effettivamente, il diritto dei bambini nati grazie alla surrogazione di maternità al riconoscimento del rapporto di filiazione con il padre o la madre sociali, supportando così anche l’orientamento delle Sezioni unite sul punto. Inoltre, l’assenza di profili di novità della decisione conferma la perdurante primazia assunta in sede convenzionale dal legame biologico nella costruzione delle relazioni genitoriali, nonché la capacità dell’adozione in casi particolari di conciliare il divieto interno di surrogazione di maternità, e la dignità da quest’ultimo presidiata, con il diritto dei bambini a essere riconosciuti figli dei propri genitori solo sociali.

In C. v. Italy, the ECHR ruled that the Italian mechanism “special cases adoption” is suitable to guarantee in a prompt and effective manner the right of children born through a gestational surrogacy arrangement abroad to establish legally recognised filiation with their intended parents. The ECHR thus supported the previous decision of the Italian Court of Cassation, Plenary Assembly, on this issue. Moreover, in the analysed judgment, the ECHR confirmed biological ties relevance in the construction of parental relationships, as well as the ability of special cases of adoption to balance the domestic ban of surrogacy with the right of children to be recognized by their intended parents

Sommario

1. La complessità del panorama giurisprudenziale interno a proposito dello status filiationis dei bambini nati attraverso la surrogazione di maternità.– 2. Il diritto del minore all’identità personale tra possibili drammaticità della prassi e doverosi meccanismi di tutela effectifs e cèleres. – 3. All’origine di tutto: la surrogazione di maternità quale nodo irrisolto (o irrisolvibile?) anche a Strasburgo.

Focus “Persone, vulnerabilità, intersezionalità” – Atti del Convegno GenIUS 2023

(contributi pubblicati online first)

Vulnerabilità, approccio intersezionale e linguaggio dei diritti

Elena Pariotti

Professoressa ordinaria di Filosofia del diritto, Università di Padova

Nudge e vulnerabilità

Silvia Vida

Professoressa associato di Filosofia del diritto, Università di Bologna

La tutela processuale delle vittime “vulnerabili”

Francesca Di Muzio

Professoressa a contratto di diritto e procedura penale e giustizia riparativa, Iusve Verona; dottoranda di ricerca in Scienze sociali – XXXIX ciclo, Università “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara

Bastare a sé stessi: l’insostenibile finzione del modello di maschilità egemonico

Stefano Ciccone

Ricercatore indipendente, Università di Roma Tor Vergata

‘Invulnerabile’, tra mito storiografico e desiderio tecnologico: una proposta intersezionale

Francesco Romeo

Professore ordinario di Filosofia del diritto, Università di Napoli ‘Federico II’

La surrogazione di maternità in prospettiva comparata: scelte di politica criminale e modelli regolamentativi di alcuni dei principali ordinamenti europei e nordamericani

Vincenzo Tigano

Ricercatore TD-B di Diritto penale, Università Magna Graecia di Catanzaro

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il contributo affronta un’analisi comparata delle legislazioni in materia di maternità surrogata vigenti in alcuni dei principali Paesi democratici dell’Europa e del Nord America, per mostrare come le diverse opzioni di politica criminale adottate – sebbene in certi casi discutibili sotto il profilo del ragionevole bilanciamento tra gli interessi giuridici in gioco – siano accomunabili e apprezzabili sia per l’estrema precisione nella formulazione delle norme incriminatrici sia per il ricorso a un intervento repressivo moderato nei confronti dei soggetti direttamente coinvolti nell’accordo e nelle delicate scelte procreative che ne stanno alla base. Attraverso l’analisi dei diversi modelli di reato riscontrabili negli ordinamenti esaminati, si prospetteranno le soluzioni adottabili dal legislatore italiano per superare i deficit di tassatività di una normativa priva di definizioni legislative, imprecisa nella descrizione dei fatti di reato ed estremamente incerta sul piano dell’applicazione giudiziaria.

The contribution deals with a comparative analysis of surrogacy laws in force in some main democratic countries of Europe and North America, in order to show how different criminal policy options undertaken – although in some cases questionable in terms of right balance of the legal interests at stake – are similar and appreciable for both extreme precision in the description of criminal offences and adoption of a moderate repressive intervention towards subjects directly involved in the agreement and in delicate procreative choices connected to it. Following examination of different crime models found in the examined legal systems, some solutions will be proposed to the Italian legislator to overcome deficiencies affecting national regulation of surrogacy in terms of lacking in legislative definitions, inaccurate description of criminal acts and uncertain judicial application.

Sommario

Premessa: prospettazione delle questioni e metodologia adottata per l’esame comparatistico. – 2. La Germania: la surrogazione di maternità come fenomeno solo parzialmente illecito. – 2.1. La rilevanza penale dell’intervento sanitario nella P.M.A. finalizzata alla surrogazione di maternità (e la non punibilità della gestante e dei genitori di intenzione). – 2.2. La repressione della mediazione nella maternità surrogata artificiale o naturale. – 3. La Danimarca: i soggetti legittimati a ricorrere alla procreazione assistita e il divieto della surrogazione di maternità. – 3.1. Le fattispecie incriminatrici della maternità surrogata: l’intervento sanitario, la mediazione negli accordi tra le parti coinvolte e la pubblicizzazione (anche in caso di gestazione naturale). – 4. La Svizzera: la base costituzionale dei divieti in materia di surrogazione di maternità e i requisiti soggettivi di accesso alla procreazione assistita. – 4.1. La repressione penale dell’intervento medico e della mediazione anche non lucrativa nella maternità surrogata. – 5 L’Olanda: la maternità surrogata come fenomeno normativamente regolato. – 5.1 La repressione della pubblicizzazione e della mediazione professionale e imprenditoriale nella surrogazione di maternità mediante trattamenti medici o in via naturale. – 5.2. La specifica ipotesi della maternità surrogata attuata mediante P.M.A.in vitro(cd. Hoogtechnologisch draagmoederschap): disciplina normativa e ambito di liceità dell’intervento sanitario. – 6. La Francia: i requisiti di accesso all’assistenza medica alla procreazione dopo la riforma del 2021 e la perdurante limitazione per gli uomini singles e in coppia same-sex. – 6.1. Il divieto di procreazione e di gestazione per altri. – 6.2. Il delitto di intermediazione nell’accordo di procreazione e di gestazione per altri. – 7. L’Austria: i divieti generali in materia di accesso alla P.M.A e di donazione di gameti e l’assenza di una fattispecie incriminatrice della surrogazione di maternità. – 8. La Spagna: l’approccio liberale sulle condizioni di accesso alle tecniche di P.M.A. e il divieto non sanzionato della surrogazione di maternità. – 8.1. La mera nullità dell’accordo di surrogazione di maternità e l’assenza di fattispecie incriminatrici ad hoc. – 8.2. Gli effetti penali indiretti della maternità surrogata: la simulazione di parto, la consegna del minore a terzi, e l’intermediazione nello scambio illegale. – 9. Il Portogallo: il modello regolamentativo della gestazione sostitutiva mediante tecniche di P.M.A – 9.1. Le condizioni legali per la stipulazione degli accordi di gestazione sostitutiva: effetti sul piano civile e penale. – 9.2. I reati previsti in materia: l’esecuzione dell’accordo a titolo oneroso e a titolo gratuito contra legem. – 9.3. La promozione degli accordi illeciti e la percezione di un vantaggio economico connesso alla stipulazione o all’opera di promozione. – 10. La Grecia: la regolamentazione della maternità surrogata. – 10.1. L’esteso ricorso allo strumento penale: l’incriminazione e l’equiparazione sanzionatoria dell’intermediazione commerciale professionale e della partecipazione alla procedura contra legem. – 11. Il Regno Unito: la disciplina flessibile dell’accesso alle tecniche di procreazione assistita e l’apertura dell’HFEA 2008 agli uomini e alledonne singles e in coppia same-sex. – 11.1. La regolamentazione della surrogazione di maternità. – 11.2. Le fattispecie incriminatrici dell’intermediazione negli accordi di surrogazione di maternità su base commerciale e la non punibilità delle parti direttamente coinvolte nell’accordo e degli enti no-profit. – 11.2.1. Il rinvio alle definizioni legislative di “accordo di surrogazione” e di “base commerciale”. – 11.2.2. La clausola che esclude l’esistenza di un’intermediazione su base commerciale effettiva a vantaggio altrui. – 11.3. I reati di pubblicizzazione della surrogazione di maternità. – 12. Gli Stati Uniti: L’evoluzione liberale e il ridotto ricorso al diritto penale in materia di maternità surrogata. – 12.1. Le fattispecie di reato previste nel Michigan. – 12.2. Le fattispecie di reato previste nella Louisiana. – 13. Il Canada: linee generali dell’intervento legislativo in materia di maternità surrogata. – 13.1. Le fattispecie incriminatrici: la repressione diretta e indiretta della maternità surrogata commerciale. – 13.2. Il divieto della maternità surrogata per donne infraventunenni e le condotte incriminate. – 13.3. Il divieto di rimborsare la madre surrogata per le spese sostenute al di fuori dai casi previsti dai regolamenti. – 14 Conclusioni in chiave comparata: quali prospettive per l’ordinamento italiano?

La nuova incriminazione della gestazione per altri. Problematiche definitorie e interpretative

Fabrizio Filice

Giudice del Tribunale di Milano

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

La controversa fattispecie incriminatrice che prevede la punibilità con la reclusione della maternità surrogata, anche se realizzata interamente all’estero, non costituisce un’ipotesi di crimine internazionale soggetto a giurisdizione universale. La normativa italiana non considera la necessità, imposta dalla Corte europea dei diritti umani, di accertare che vi sia stato effettivamente uno sfruttamento delle donne e di assicurare sempre la salvaguardia dei legami parentali tra genitore intenzionale e figlio nato da maternità surrogata.

The controversial criminal law under which surrogacy, even if carried out entirely abroad, will be punishable by jail, is not an international “core crime”, as such submitted to the universal criminal jurisdiction. Italian legal system does not consider the necessity, given by ECHR, to go over the cases in which there was exploitation of women, and to ensure, anyway, the preservation of the family ties between the minor and the intentional parent.

Sommario

1. Introduzione – 2. Che cos’è un reato universale? – 3. La giurisdizione extraterritoriale – 4. La finalità interpretativa dell’intervento legislativo – 5. Conclusioni.

Vittimizzazione secondaria: proliferazione di un fenomeno contrario ai diritti umani

Giorgia Beninati

Dottoressa in Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Nella sentenza in commento, la Corte europea dei diritti umani ha condannato lo Stato italiano per la violazione dell’art. 8 della Convenzione, volto alla tutela della vita privata e familiare. Nel caso specifico, il giudice ha dovuto pronunciarsi sulla delicata questione che sorge nel momento in cui, verificatosi un contrasto tra l’interesse della prole e quello dei genitori, si renda necessario l’equo bilanciamento degli stessi. La sentenza pur occupandosi, principalmente, della composizione tra l’interesse superiore del minore e la bigenitorialità, offre spunti di riflessione con riguardo ad una serie di ulteriori tematiche, quali la vittimizzazione secondaria, gli strumenti di contrasto alla stessa e le falle sistemiche che ne hanno favorito l’allarmante diffusione.

In the decision under review, the European Court of Human Rights condemned Italy for the violation of art. 8 ECHR, which protects private and family life. In this particular case, the court had to rule on the sensitive issue that arises when a clash between the interests of the offspring and the parents has occurred and it becomes necessary to fairly balance them. The ruling, while mainly dealing with the composition between the best interests of the child and the issue of bi-parenting, offers insights with regard to a number of additional matters, such as the secondary victimization, the means to combat it and the systemic flaws that have fostered its alarming spread.

Sommario

1. Il caso e la vittimizzazione secondaria: riscontro concreto. – 2. Strumenti di contrasto al fenomeno: efficacia reale o mero proclama? – 3. Interesse superiore del minore: un diritto sostanziale, un principio giuridico e una regola procedurale. – 4. Consulenza tecnica unica: il grimaldello che ha favorito l’accesso della sindrome di alienazione parentale nelle aule giudiziarie. – 5. Un rinnovato sguardo alla sentenza della Corte: considerazioni conclusive.


“Only the beginning”? L’impatto della sentenza della Corte Edu Semenya v. Switzerland sui diritti umani in prospettiva di genere nella governance sportiva

Carla Maria Reale

Assegnista di ricerca, Università degli Studi di Genova

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

La sentenza Semenya v. Switzerland della Corte europea dei diritti umani offre numerosi spunti di riflessione per ragionare sul rapporto fra Lex sportiva, tutela e garanzia dei diritti umani e discriminazioni di genere. Ripercorrendo la vicenda di Semenya, verranno discussi i punti principali della sentenza evidenziandone punti di forza ed eventuali criticità, per poi soffermarsi sul possibile impatto che questa potrebbe avere nel futuro della governance dello sport.

The decision Semenya v. Switzerland of the European Court of Human Rights offers many insights into the relationship between the Lex sportiva, the protection and guarantee of human rights and gender discrimination. The article will look back at the Semenya case and discuss the main points of the ruling, highlighting its strengths and possible critical aspects. In the final part the focus will be on the possible impact the decision could have on the future of sports governance.

Sommario

1. Introduzione. – 2. La vicenda umana, sportiva e giudiziale di Semenya. –  2.1. Semenya e la lunga ombra del sex testing nelle competizioni agonistiche femminili. – 2.2. Il regolamento della World Athletics per l’accesso alle competizioni delle donne con iperandrogenismo del 2011 e la controversia Chand. –  2.3.   Il regolamento della World Athletics del 2018 e la sua impugnazione da parte di Semenya. – 3. Semenya v. Switzerland: i punti salienti della decisione. – 3.1. La questione della competenza e l’applicazione dei diritti umani da parte degli organi sportivi di giustizia. – 3.2. Sulla violazione dell’art. 14 in combinato disposto con l’art. 8 della Convenzione. – 3.3. Sulla violazione dell’art. 13 della Convenzione. – 3.4. Sulla (non) violazione dell’art. 3 della Convenzione. – 4. Annotazioni: lo sport e la tutela dei diritti umani. – 5. Annotazioni critiche: Lo sport e la dimensione delle discriminazioni basate su genere/caratteristiche sessuali. – 6. Alcune riflessioni conclusive.