La Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa quale strumento per la prevenzione e la lotta contro la violenza di genere nei confronti delle donne LBT

Sara De Vido

Professoressa ordinaria di diritto internazionale, Università Ca’ Foscari Venezia.

Ruth M. Mestre i Mestre

Professoressa di filosofia del diritto, Universitat de València, Spagna

(contributo pubblicato online first)

Abstract

Nel 2023 la Eurocentralasian Lesbian* Community – EL*C ha commissionato uno studio per contribuire all’interpretazione dell’art. 4 (3) della Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica in relazione alle donne LBT e alle persone non binarie. Il rapporto è stato presentato al Parlamento europeo a Strasburgo nel novembre 2023 e pubblicato nel marzo 2024. L’obiettivo del rapporto era di capire se e in che misura la Convenzione di Istanbul sia uno strumento utile per affrontare dal punto di vista giuridico la violenza di genere contro le donne LBT. Con questo testo vorremmo condividere una parte del lavoro di ricerca svolto, incluse alcune riflessioni che non sono state incluse nel testo finale.

In 2023, the Eurocentralasian Lesbian* Community – EL*C commissioned a study to contribute to the interpretation of Article 4 (3) of the Council of Europe Istanbul Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence in relation to LBT women and non-binary persons. The report was presented to the European Parliament in Strasbourg in November 2023 and published in March 2024. The aim of the report was to understand whether and to what extent the Istanbul Convention is a useful tool to legally address gender-based violence against LBT women. With this text we would like to share some of the research done, including some reflections that were not included in the final text.

Sommario

1. Introduzione – 2. Premesse terminologiche – 3. Segue: precisazioni metodologiche – 4. Violenza documentata contro le donne LBT e le persone non binarie – 5. Forme di violenza contro donne LBT: la violenza nella sfera privata – 6. Segue: la violenza nella sfera pubblica – 7. La violenza di genere secondo la Convenzione di Istanbul – 8. Violenza di genere che colpisce persone LBT e NB: una lettura femminista lesbica delle forme di violenza incluse nella CI – 9. Segue: e della disposizione sulle circostanze aggravanti – 10. Segue: con particolare riferimento agli sviluppi nell’Unione europea. – 11. Opportunità di miglioramento

Il malinteso della donna come vittima vulnerabile: il diritto penale di fronte ai gender-based crimes

Antonella Massaro

Professoressa Associata di diritto penale, Università “Roma Tre”

(Contributo pubblicato online first)

Abstract

Il contributo, muovendo da una critica dell’idea di una vulnerabilità “intrinseca” della donna vittima di reati di genere, propone le possibili linee di una riforma che, nell’ordinamento penale italiano, attribuisca specifico rilievo ai gender-based crimes. Si propone, anzitutto, il superamento del concetto di “violenza di genere”, a favore di una più generale categoria dei “reati di genere”, capace di valorizzare più la causa della condotta che le concrete modalità di realizzazione della stessa. L’obiettivo della individuazione dei reati di genere, come categoria diversa e ulteriore rispetto ai fenomeni riconducibili alla violenza domestica, potrebbe perseguirsi, tra l’altro, attraverso l’introduzione di una circostanza aggravante comune, che, appunto, valorizzi la commissione del reato per “motivi” (oggettivamente intesi) legati al genere. Una riforma di questo tipo dovrebbe risultare ispirata, più che dall’esigenza dell’ennesimo innalzamento delle pene, dall’obiettivo di riallineare sistematicamente la legislazione penale alle istanze di tutela derivanti dalle fonti non nazionali.

The essay, starting from a criticism of the idea of an “intrinsic” vulnerability of women victims of gender-based crimes, proposes a possible reform that, in the Italian criminal system, would give specific relevance to gender-based crimes. It proposes, first of all, the overcoming of the concept of gender-based violence, in favour of a more general category of gender-based crimes, in order to valorize the cause of the behaviour more than the concrete modalities of its realisation. The purpose of enhancing gender crimes, as a different and additional category from domestic violence, could be pursued, inter alia, through the introduction of a common aggravating circumstance, based, precisely, on the commission of the crime for “motives” (objectively understood) linked to gender. A reform such as this should be inspired, rather than by the need for the increase in penalties, by the purpose of systematically realigning the criminal legislation to the instances of protection deriving from non-national sources.

Sommario

1. Femminismo giuridico e diritto penale: coordinate di un binomio complesso – 2. Uguaglianza: a) il dilemma del femminismo – 2.1. b) la violenza di genere sul banco di prova delle “discriminazioni alla rovescia” – 3. Vittima: a) il malinteso della vittima nella riflessione di Tamar Pitch – 3.1. b) il ruolo secondario della vittima nel sistema penale di matrice illuministico-liberale – 4. Vulnerabilità: a) la persona vulnerabile nelle scienze sociali e nella prospettiva femminista – 4.1. b) la condizione di particolare vulnerabilità “agli effetti della legge penale” – 4.2. La “vulnerabilità” della donna vittima di violenza di genere – 5. Le specificità della violenza di genere: coordinate definitorie – 5.1. La violenza di genere: la lettura oggettiva del “motivo di genere” – 5.2. La violenza contro le donne – 5.3. La violenza domestica – 5.4. La (necessaria) distinzione tra violenza domestica e violenza di genere – 6. Un possibile percorso di riforma: a) dalla gender-based violence ai gender-based crimes – 6.1. b) introduzione di una circostanza aggravante comune – 6.2. c) introduzione di cause di non punibilità e/o di una circostanza attenuante comune – 7. L’ipocrisia degli argomenti fondati sul diritto penale come extrema ratio e sui rischi di una pan-penalizzazione.